Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d’imposta:
– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione
e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.
L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni
imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono
state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) o siano state
eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in
base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento
puro, rottami ecc.)