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PROMOTORE FINANZ.

C

CHECCO

Ospite
SALVE SONO 1 PROMOTORE FINANZIARIO:

LE MIE PROVVIGIONI VENGONO DI SOLITO FATTURATE NEL MESE SUCCESSIVO:
LE PROVVIGIONI DEL MESE DI DICEMBRE LE FATTURERO ' IN GENNAIO...ALLORA CHIEDO.

L'IVA VA NEL 2004 O NEL 2005?
IL RICAVO VA NEL 2004 O NEL 2005?

IN CHE ANNO SI REGISTRA LA FATTURA?

GRAZIE
 
Se sei veramente un promotore finanziario dovresti sapere che le tue fatture sono esenti da iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/72. Per quanto riguarda i ricavi le fatture di gennaio se riguardono il periodo di dicembre, per il criterio di competenza economica devono essere imputate al 2004

Ciao e buon lavoro
 
che significa "se 6 veramente?"
se tu sei veramente 1 commercialista informati meglio , perchè le mie fatture riportano alcune voci imponibili su cui poi calcolare il pro rata.

ciao
 
ciao, hai ragione, ma è importante sapere se per il tuo inquadramento è stato utilizzato un codice istat (ora atecofin) affine al reddito di impresa o di consulenza e quindi di lavoro autonomo (professionista).
alla luce di questo dettaglio se la tua fattura emessa fisicamente in gennaio riguarda ricavi dicembre 2003, se se impresa andrai col principio di competenza (rateo attivo), altrimenti, se professionista col principio di cassa, compenso 2005.
 
Re: PROMOTORE FINANZ. X CHECCHO E FABRIZIA

X CHECCO:

Da quando svolgo la professione ho gestito per anni molti promotori finanziari. Ma e questa e la prima volta che mi sento dire che sulle fatture dei promot. viene applicata l'iva.

x FABRIZIA

Il promotore finanziario non puo essere inquadrato se non come attivita commerciale; Vedi art. 2195 c.c.
Sono sicuro al 100% perche quando ho sostenuto l'esame di diritto commerciale e fallimentare all'università, abbiamo analizzato proprio la figura del promotore finanziario Vedi BUTTARO Diritto Commerciale

Ciao
 
Re: PROMOTORE FINANZ. X CHECCHO E FABRIZIA

ciao francesco,
al di là delle questioni universitarie, sicuramente di primario riferimento, occorre purtroppo rapportarsi con la realtà degli uffici che interpretano, accolgono o rifiutano i vari inquadramenti iniziali. in studio da me abbiamo ereditato un promotore finanziario inquadrato dal precedente consulente con posizioni fiscali/previdenziali/studi settore riconducibili a impresa, codici istat gruppo 51. (intermediari), inps commercianti, contabilità regime d'impresa=competenza economica costi/ricavi. a seguito di pratiche previdenziali quando si è rivolto a noi l'abbiamo dirottato nel codice istat/atecofin 74. che accoglie le attività professionali= regime contabile di cassa, cancellazione inps commercianti e di regola fatture esenti da iva art. 10 ecc...
devi anche tener presente che una volta tracciata o accolta una linea conduttrice sulla ditta/professionista, che trae origine oltre che dal codice attività, anche dal cosiddetto COMPORTAMENTO CONCLUDENTE del contribuente c'è la variante che ogni piazza...adotta pesi e misure differenti. ciao!!!e buon studio! io, invece presso UniTo ho trattato la figura del trasportatore...
 
Re: PROMOTORE FINANZ. X CHECCHO E FABRIZIA

ma il promotore finanziario fa reddito di impresa, mica professionale...

Il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti dei promotori finanziari è stato espressamente chiarito dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della risoluzione ministeriale dell’11 novembre 1995, n. 267/E. In tale sede, infatti, è stato sottolineato che «il reddito prodotto dai promotori finanziari continua a essere classificato tra i redditi d’impresa (art. 2195, n. 5, cc) realizzati con il prevalente apporto di lavoro individuale». Sotto il profilo fiscale, dunque, l’attività di promotore finanziario è considerata come produttiva di reddito d’impresa ed è quindi assoggettata alle disposizioni indicate dagli articoli 51-76 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Da quanto sopra ne deriva che, ai fini Irpef, i promotori finanziari sono soggetti alle medesime regole applicabili agli agenti e ai rappresentanti di commercio.
 
ciao a tutti,
innanzitutto confermo che la figura del promotore finanziario è assimilabile a quella dell'agente. Per quanto concerne la competenza va quindi tenuto conto del vecchio (con la riforma è cambiata la numerazione) art. 75 c. 2 lett. b del Tuir per cui i corispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Le provvigioni nel particolare, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui, concluso il contratto tra preponente e cliente, ha luogo la fornitura che ne costituisce la prestazione, a nulla rilevando l'aspetto finanziario, nella considerazione che prima dell'esecuzione del contratto non sorge per l'agente alcun diritto alla provvigione per la carenza del requisito della certezza.Spero di essere stato chiaro
 
Re: PROMOTORE FINANZ. X ALES

Scusami ales. ma quello che hai detto è diverso da cio che ho risposto io?

Ciao e buon lavoro
 
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