Buonasera,
nell'ambito di una procedura fallimentare il credito iva da rivalsa gode del privilegio speciale di cui all'art. 2758 II co. c.c. oppure gode di un privilegio generale (cfr. art. 1 co. 165 L. 244/07 commento da ItaliaOggi "in base al quale il privilegio speciale dello Stato, per il pagamento dell'Iva e delle sanzioni dovute dal cessionario o committente, non è più limitato all'ipotesi già prevista dall'art. 41 del D.P.R. 633/72, ma acquista portata generale").
Grazie mille e buon lavoro.
Saluti Pierluigi
nell'ambito di una procedura fallimentare il credito iva da rivalsa gode del privilegio speciale di cui all'art. 2758 II co. c.c. oppure gode di un privilegio generale (cfr. art. 1 co. 165 L. 244/07 commento da ItaliaOggi "in base al quale il privilegio speciale dello Stato, per il pagamento dell'Iva e delle sanzioni dovute dal cessionario o committente, non è più limitato all'ipotesi già prevista dall'art. 41 del D.P.R. 633/72, ma acquista portata generale").
Grazie mille e buon lavoro.
Saluti Pierluigi