<HTML>allora:
fino alla data di abilitazione:
iva su fatture emesse e inps sul reddito prodotto(l'acconto calcolato sul 14% è l'80% dell'importo complessivo diviso in 2 rate di pari importo da versare con gli acconti irpef).
Dalla data di abilitazione (2002 ?)
Codice attività da variare 8512b (medico specialista) o 85122 (medico generico).
Iscrizione all'ordine dei medici dovrebbe comportare automaticamente l'iscrizione all'Enpam (informati).
e soprattutto le prestazioni godono dell'esenzione (allego circolare)
L'enpam, quando sarai iscritto, ti manderà un ruolo con contributi previdenziali minimi obbligatori, se superai tali minimi dovrai versare la differenza (quest'anno le scadenze sono 31/7 e 31/10).
ecco la circolare per l'esenzione iva (per similitudine ci sono anche le perizie mediche rese per motivi assicurativi)
ciao
Ministero delle Finanze - Direzione generale tasse - Circolare 4
novembre 1992 n. 65
Oggetto: Iva - Esenzione per le prestazioni di medicina legale rese
da medici.
E' stato da piu' parti chiesto di conoscere il trattamento, ai fini
Iva, applicabile alle prestazioni di medicina legale rese da medici
in sede giudiziaria, quali consulenti tecnici d'ufficio o periti di
parte nonche' membri di commissioni Sanitarie di invalidi civili.
Al fine di chiarire in linea generale il trattamento applicabile a
tali prestazioni, si ritiene opportuno premettere che il n. 18
dell'art. 10 del Dpr 26.10.1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'Iva
per "le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni".
Per effetto della legge 29 dicembre 1990 n. 428, art. 30, sono
state escluse dall'esenzione le prestazioni veterinarie, in
conformita' a quanto disposto dalla sesta Direttiva Cee.
Per quanto concerne in particolare le prestazioni in discorso, nel
corso della Riunione dei Capi degli Ispettorati Compartimentali delle
Imposte Indirette sugli Affari svoltasi nei giorni 10-13 luglio 1990,
si e' precisato che, rientrano nell'esenzione dall'Iva, le
certificazioni di ogni tipo e grado, le prestazioni di di medicina
sportiva, le prestazioni di medicina del lavoro, le mere prestazioni
di medicina fiscale, le prestazioni di accertamento di idoneita' a
specifiche mansioni, nonche' quelle rese in sede giudiziaria,
purche' siano collegate con lo specifico "esercizio delle
professioni e arti sanitarie ai sensi dell'art. 99 sopracitato".
Sulla base di quanto precede la scrivente dichiara che le
prestazioni di cui in premessa rientrano nella previsione di
esenzione di cui al citato n. 18 dell'art. 10 del Dpr n. 633 del
1972.</HTML>