Riferimento: Prima casa
Dall'acquisto della prima nel 2008.
Il 4° comma dell'art. 1 della nota II-bis della Tariffa Parte Prima allegata al T.U. Registro (D.P.R. n. 131/1986), così come modificato dalla Legge n. 549/1995, stabilisce che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, una sovrattassa e gli interessi di mora.
La disposizione di revoca non si applica se il contribuente, entro un anno dalla data di alienazione, procede nuovamente all'acquisto di un altro bene da adibire ad abitazione principale.
Infatti, il suddetto comma è tassativo sul punto in quanto prevede che: "… le predette disposizioni (di decadenza dall’agevolazione) non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.