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prestazioni tra professionisti

G

giacomo

Ospite
Il quesito che pongo, sembrerebbe di facile soluzione ma ritengo, invece, che la soluzione è un pochino amibigua e delicata, per cui chiedo il vostro parere.
Desidero sapere se, una prestazione professionale tra due medici, liberi professionisti, di medicina generale (cosiddetti medici della mutua o di famiglia) da cui ovviamente scaturisce un onorario, è da assoggettare a ritenuta di acconto ed eventualmente anche ritenuta ENPAM.
La prestazione in questione, consiste nella sostituzione, per un breve periodo, del collega medico andato in ferie o meglio, il medico che decide di chiudere il proprio ambulatorio per periodo feriale, chiede al collega se può sostituirlo, offrendo la sua disponibilità nell'assistere, per tale periodo, i suoi pazienti presso il di lui ambulatorio; ovviamente il medico che chiude il proprio ambulatorio, appone un avviso all'esterno dello studio, con il quale comunica ai pazienti che per il periodo feriale, essi potranno rivolgersi presso l'ambulatorio del Dott. tizio sito in via ....ecc.ecc..
Or bene, per tale prestazione, il medico che sostituisce, emette regolare fattura di onorario professionale nei confronti del collega sostituito, ebbene tale onorario in prima analisi, sembrerebbe che trattandosi di prestazione professionale, dovrebbe essere assoggettato a regolare ritenuta di acconto in ragione del 20%, così come tutte le prestazioni professionali ma, a mio parere soffermandosi nel merito della prestazione effettuata, si ravvisa in maniera al quanto palese una reale prestazione medico-professionale a favore di pazienti (privati e quindi non soggetti passivi d'imposta) iscritti alla A.U.S.L. presso un'altro collega. Tale prestazione è la medesima che il medico che sostituisce, svolge per i propri pazienti per cui esente da ritenuta di acconto (oltre che da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72)e non si tratta di una prestazione tra professionisti come ad esempio un consulto medico o una collaborazione con case farmaceutiche ecc.ecc..
Scusandomi per la lungaggine del quesito ma, ho ritenuto essere quanto più esplicito possibile nell'esposizione della questione, ringrazio anticipatamente e resto in attesa di Vs. cortese risposta all'indirizzo di posta elettronica da me indicato.
Cordialità.

[%sig%]
 
Il compenso al sostituto è esente da IVA ed è soggetto a ritenuta d'acconto.
A cura del medico che percepisce i compensi, relativi alla sostituzione, deve essere rilasciata regolare ricevuta con l'applicazione della ritenuta fiscale del 20% con marca da bollo e deve essere effettuata annotazione sul Registro degli Incassi.
Il sostituto deve emettere fattura intestata al medico titolare con indicazione della dicitura "prestazioni sanitarie per sostituzione" .
Non è prevista alcuna ritenuta ENPAM
 
Ai miei clienti nella descrizione faccio specificare: Prestazioni rese nei confronti di Vs pazienti per il periodo da .. al..."
 
Gent.ma sig.ra Renata,
leggendo la sua gentile risposta al mio quesito di ieri, in merito all'assoggettamento a ritenuta di acconto o meno di compensi professionali tra medici per temporanea sostituzione, mi sembra di comprendere che lei, condivide la mia tesi nel NON ASSOGGETTARE tali compensi a Rit.Acc. 20%, considerando le prestazioni come effettive prestazioni mediche prestante nei confronti di pazienti pur se "appartenenti" ad altro medico.
Non essendo la sua risposta del tutto esplicita in merito, le chiedo cortesemente, laddove le fosse possibile, di esplicitare meglio il suo parere sull'argomento.
Nel ringraziarla ulteriormente per la sua gentile disponibilità, la saluto cordialmente.

[%sig%]
 
Egr. sig. Frank,
leggendo il suo gradito parere in merito al mio quesito di ieri, per le prestazioni professionali tra medici di medicina generale, condivido il non assoggettamento del compenso a Rit. ENPAM, l'applicazione della marca da bollo in virtù della non imponibilità IVA ma, in merito alla ritenuta fiscale 20%, mi permetto di ribadire il concetto dell'oggettività della prestazione professionale e cioè, il medico che sostituisce non fa altro che svolgere, nei confronti dei pazienti del collega sostituito, le medesime attività professionali che svolge nei confronti dei propri pazienti. Per cui, ritengo che OGGETTIVAMENTE sono prestazioni medico sanitarie effettuate nei confronti di privati cittadini, per conto o su richiesta di un collega, di conseguenza esenti anche dalla ritenuta fiscale, pertanto, non si configurerebbe una collaborazione pura tra professionisti.
Le chiedo pertanto, laddove le fosse possibile, di riconsiderare la questione dando peso a mio modesto parere, all'oggettività della prestazione, fornendomi graditissimo ulteriore parere.
Nel ringraziarla sinceramente, per il tempo dedicatomi la saluto cordialmente.

[%sig%]
 
Ho letto una sentenza delle Corte di Giustizia Europea la quale è stata recepita da una risoluzione ministeriali di cui non ricordo il numero ma solo l'anno (2004) che nel caso da te esposto l'onorario dovrà essere necessariamente assoggetato ad I.V.A al 20%.
 
Nel ringraziarLa per l'apprezzamento del parere formulato, raccolgo il suo invito nel riconsiderare la questione e spiegarmi meglio.
Il compenso spettante al sostituto viene direttamente erogato dal medico sostituito, pertanto "oggetto" della prestazione è l'attività di sostituzione e null'altro. Non rileva, a mio modesto parere, il fatto che destinatari finali dell'opera posta in essere dal medico siano i pazienti, quindi i privati. Essi, difatti non corrispondono compensi al sostituto e sono del tutto estranei al rapporto di sostituzione tra i due medici.
Nella speranza di essere stato esaustivo colgo l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti.
 
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