Nel caso di cessioni/prestazioni gratuite rilevanti ai fini IVA, il cedente è tenuto ad adempimenti diversi a seconda che operi o meno nei confronti del cessionario la rivalsa dell’IVA applicata sul valore normale dei beni ceduti.
Infatti, ai sensi dell’art. 18 co. 3 del DPR 633/72, in tali casi la rivalsa è meramente facoltativa.
La circolare Assonime 1.8.96 n. 89 ha ribadito la soluzione prospettata dalla C.M. 27.4.73 n. 32/501388, prevedendo che:
· se il cedente non intende effettuare la rivalsa può scegliere tra due soluzioni alternative: emettere un’autofattura (da registrare nel normale registro IVA vendite) singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”, oppure non emettere alcun documento ed annotare i valori normali delle cessioni gratuite e relative imposte e aliquote in un apposito “registro degli omaggi” tenuto a norma dell’art. 39 del DPR 633/72;
· se il cedente intende effettuare la rivalsa deve emettere normale fattura.