<HTML>Mi permetto di ricordare che le notifiche degli atti seguono, in linea molto generale, due vie: a) se con raccomandata, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ; B) se la notifica avviene ai sensi degli art. 137 ss c.p.c., in tal caso vale sempre la regola della ricezione, che nel caso irreperibilità segue,però, le formalità indicate nell'art. 140 c.p.c. e la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione; non si applicano le disposizioni di cui agli art. 142,143,146,150,151 c.p.c.
Un consiglio: ogni atto segue sempre un iter procedimentale a sè e, quindi,attenzione alle rigide intepretazioni giurisprudenziali delle norme che presiedono il procedimento di notificazione degli atti ai contribuenti.</HTML>