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Prescrizione TASI

nextpaco

Utente
Salve,

oggi 18 dicembre 2019 è stato notificato ad un mio genitore da un messo comunale un avviso di pagamento del 09/12/2019 relativo al mancato pagamento parziale della TASI per l'anno 2014.

Visto che il termine di pagamento del saldo TASI nel 2014 era il 16 dicembre e l'avviso di pagamento è stato notificato oggi, il 18 dicembre 2019, cioè oltre 5 anni dopo, il pagamento dovrebbe essere quindi prescritto?

https://www.idealista.it/news/finan...della-corte-di-cassazione-chiarisce-i-termini

Grazie
 
L'atto notificato non è prescritto.
Il termine ultimo per notificare l'atto è il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (art. 1 c. 161 L. 296/2006). Il comune, pertanto, è nei termini.
Saluti.
 
credo sia utile però iniziare il contenzioso
ciao
L'atto notificato non è prescritto.
Il termine ultimo per notificare l'atto è il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (art. 1 c. 161 L. 296/2006). Il comune, pertanto, è nei termini.
Saluti.

Vi ringrazio per le gentili risposte.

Alla fine il mio genitore aveva già pagato. Andando al Comune per un'altra notifica riguardante l'IMU si è fatto dare tutte le pendenze e l'ha saldate.
P.S.: Sono anni che gli dico di cambiare commercialista, ma non mi da ascolto!
 
Salve,
chiedo un vostro parere, specialmente a @[email protected]
Ieri Aequa Roma mi ha notificato con raccomandata un sollecito di pagamento avviso accertamento esecutivo emesso il 30/01/2024 per la TASI 2015, tra l'altro di importo folle ed errato a mio avviso, con data prima notifica 31/12/2020 (io ho omesso il versamento nel 2015 e non ho mai ricevuto o ritirato la prima notifica avvenuta secondo loro il 31/12/2020).

Aggiungono anche: Si sollecita pertanto il pagamento dell'importo ancora dovuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente.
Si avvisa che se non si provvede al pagamento nel termine sopra indicato saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive da parte dell'agenzia entrate riscossione, soggetto legittimato alla riscossione coattiva delle entrate di roma capitale, come previsto dalla legge 160 del 2019.

Come premesso l'importo tasi e' spropositato in base alla rendita catastale dell'appartamento dove risiedo e risiedevo anche all'epoca.
La tassa si riferisce alla: IUC_TASI anno rif.2015 (deduco quindi solo la tasi e non pure la tari).

Non pagando arriverà entro tre anni la cartella di agenzia entrate che potrò rateizzare oppure, essendo questo accertamento esecutivo, agiranno in modo diverso?
Dovrei chiedere il ricalcolo presso Aequa Roma o chiedere addirittura la scansione notifica del 31/12/2020?
La cartella non doveva passare ad agenzia entrate già dopo la supposta prima notifica del 31/12/2020?
Sussistono dei termini di prescrizione, tenendo conto dello stop del covid?
Accetto volentieri anzi necessito di consigli!

Grazie anicipatamente per l'attenzione
 
L'accertamento esecutivo non prevede l'iscrizione a ruolo e conseguente notifica della cartella pagamento, ma prevede che l'ente impositore passi direttamente alle azioni cautelari/esecutive, come effettivamente indicato. Ciò significa che potrebbe essere notificato ad es. un fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca ovvero procedere (molto probabilmente) a pignoramento presso terzi.
Delineato lo scenario, bisogna capire se la notifica dell'avviso di accertamento è viziata oppure no.
In quest'ultima ipotesi qualora Lei intendesse impugnare l'atto successivo all'avviso di accertamento che Le perverrà non potrà addurre tra i motivi di ricorso il fatto che il calcolo dell'importo dovuto sia da ritenersi errato poiché tale motivo andava evidenziato nell'impugnazione dell'avviso di accertamento (volontariamente?) non ritirato e dunque divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. A tal proposito va sottolineato il fatto che il mancato ritiro dell'atto da parte del contribuente non è motivo di mancato perfezionamento della notifica, che è comunque regolare. Pertanto l'impugnazione dell'atto successivo ricevuto va impugnato solo per vizi propri di quest'ultimo.
Se, al contrario, si ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento sia in qualche modo viziata, in tal caso attraverso l'impugnazione dell'atto successivo si potranno far valere (anche) vizi propri dell'atto presupposto (ad es. notifica nulla/inesistente, errata determinazione del tributo, ecc.).
Aggiungo infine che a seguito dell'introduzione dell'art. 10-quater e dell'art. 10-quinquies L. 212/2000 ad opera dell'art. 1 c. 1 lett. m) del Dlgs n. 219/2023, in vigore dal 18/01/2024, l'errore di calcolo rientra tra le ipotesi di esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte dell'ente impositore (art. 10-quater), in questo caso però, essendo decorso più di un anno dalla definitività dell'avviso di accertamento, l'autotutela obbligatoria non è applicabile e dunque la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 10-quinquies (autotutela facoltativa).
Io inizierei pertanto da qui, dal muovermi nel solco dell'autotutela, presentando un'istanza di annullamento spiegando le ragioni dell'illegittimità dell'atto perché se effettivamente vi è un errore di calcolo l'ente impositore non può voltarsi dall'altra parte.
Saluti.
 
La ringrazio per la chiarezza sig. Rocco,
procederò in settimana a prendere un appuntamento presso gli uffici aequa per presentare istanza di annullamento spiegando l'ipotesi dell'errore di calcolo.
La rendita catastale dell'appartamento in questione e' 2230 comune di Roma, facendo dei calcoli la tasi 2015 indicata nell'atto dovrebbe essere circa 380 euro più sanzione del 30% e la cartella che mi e' arrivata chiede invece 945 euro più sanzione per un totale di oltre 1240 euro.
Che ne pensa ho sbagliato qualcosa?
Grazie
 
In linea generale, la base imponibile della TASI è (era) la stessa dell'IMU, sulla quale si applica(va)no le aliquote fissate dal comune e le eventuali agevolazioni previste, se spettanti.
Se vuole ci fa sapere come va a finire.
Saluti.
 
Grazie ancora Dott. Rocco, in effetti ho verificato meglio stamane a mente lucida ed in base alla rendita catastale e le aliquote del 2015 l'importo richiesto risulta esatto, procederò a richiedere rateizzazione.
Ho letto che: la TASI nel biennio 2014-2015 è stata applicata su tutte le abitazioni principali, ma dal 2016 al 2019 le abitazioni classificate nelle categorie catastali non di lusso ne sono state esentate.
Dunque dovrò pagarla solo per il 2015 in quanto abitazione principale non di lusso conferma?
 
Grazie ancora Dott. Rocco, in effetti ho verificato meglio stamane a mente lucida ed in base alla rendita catastale e le aliquote del 2015 l'importo richiesto risulta esatto, procederò a richiedere rateizzazione.

Me lo sentivo.

Ho letto che: la TASI nel biennio 2014-2015 è stata applicata su tutte le abitazioni principali, ma dal 2016 al 2019 le abitazioni classificate nelle categorie catastali non di lusso ne sono state esentate.
Dunque dovrò pagarla solo per il 2015 in quanto abitazione principale non di lusso conferma?

Se l'immobile nelle annualità indicate è (era) da considerarsi abitazione principale e non è (era) un A/1, A/8 o A/9, certamente si conferma.
Saluti.
 
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