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Prescrizione imposte

Un mio cliente a seguito di un accertamento sull'anno 2003 (per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) ha pagato circa € 1.000 (nel mese di luglio 2009) tra Irpef, sanzioni e interessi.
Costui mi chiede se sia possibile presentare una lettera all'ADE per richiedere il rimborso delle somme pagate per prescrizione.
E' possibile presentare richiesta di rimborso per preiscrizione?
 
Riferimento: Prescrizione imposte

Un mio cliente a seguito di un accertamento sull'anno 2003 (per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) ha pagato circa € 1.000 (nel mese di luglio 2009) tra Irpef, sanzioni e interessi.
Costui mi chiede se sia possibile presentare una lettera all'ADE per richiedere il rimborso delle somme pagate per prescrizione.
E' possibile presentare richiesta di rimborso per prescrizione?

No, perchè ha già pagato e perchè non sono prescritte...

D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 n. 600

Art. 43 - (Termine per l'accertamento)


Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.*
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

*Comma modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.

Per la proroga di termini di cui al presente articolo a favore dei contribuenti che non si avvalgono della disciplina in materia di concordato, vedere l'art. 10, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis della legge 21 Febbraio 2003 n. 27.

Curiosità:

Le Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone e di Cosenza avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale del succitato art. 10, censurando la norma che proroga di due anni i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72, per la notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 7 a 9 della Legge n. 289/2002 (il condono fiscale).

Per la Corte Costituzionale, la proroga disposta dalla norma censurata non ha la finalità di “punire” chi abbia scelto “di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale,che prevedibilmente derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono dei contribuenti. Tale proroga è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse dell’amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell’agevolazione medesima”.

NOVITA'/TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO:

L'art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248, modifica sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento di cui, rispettivamente, all'art. 43 del D.P.R. 600/73 e all'art. 57 del D.P.R. 633/1972.
E' infatti stabilito che l'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento è aumentato al doppio, quando il contribuente abbia comesso una violazione che comporta l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000.
In queste ipotesi l'Amministrazione Finanziaria potrà, dunque, notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 Dicembre dell'ottavo mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 Dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA.
 
Riferimento: Prescrizione imposte

... E' possibile presentare richiesta di rimborso per preiscrizione?

no, non è possibile. L'anno 2003, in caso di omessa presentazione della dichiarazione si prescrive al 31.12.2009.

in tal caso mi pare sia applicabile il vecchio adagio "chi ha avuto ha avuto ... chi ha dato ha dato ... scurdammoce o' passato" :p
 
Riferimento: Prescrizione imposte

in tal caso mi pare sia applicabile il vecchio adagio "chi ha avuto ha avuto ... chi ha dato ha dato ... scurdammoce o' passato" :p

E' il detto che compare ormai all'ingresso di tutte le Agenzie... rivolto, naturalmente, al contribuente...! :D
 
Riferimento: Prescrizione imposte

E' il detto che compare ormai all'ingresso di tutte le Agenzie... rivolto, naturalmente, al contribuente...! :D

A no ... qui a Milano compare un'altra iscrizione scolpita in caratteri in rilievo di marmo rosso sangue:

"Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate"

:D
 
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