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prescrizione debiti tarsu

Sosetta83

Utente
Salve a tutto il forum!!!
Ho un dubbio più che amletico in merito alla tarsu.
Cartella esattoriale notificata anno 2008 relativo tarsu 2004....
ancora peggio, cartella esattoriale notificata nel 2003 relativo anno 2000...
Ammettendo che il ruolo sia stato consegnato nei termini previsti dalla L. 507/93, ammettendo che prima del ruolo, sia stato notificato regolare accertamento entro un anno dalla scadenza effettiva in cui il versamento tarsu doveva essere effettuato.....
La prescrizione?
Sapendo che la tarsu rientra nei tributi a breve prescrizione (5anni)... da cosa devo calcolare i 5 anni?
Dalla cartella esattoriale o da quando il tributo è esigibile?
Vi prego con cortese sollecitudine di aiutarmi... non so cosa consigliare al cliente!!!! :dead:
Grazie infinite per la collaborazione!
 
Riferimento: prescrizione debiti tarsu

In merito alla TARSU, l'art. 72, comma 1, del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 disponeva che l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, ovvero delle denunce presentate dai contribuenti e dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio dovesse essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale era prodotta tale denuncia, ovvero l'avviso di accertamento era notificato.

Tuttavia, con la Finanziaria per il 2007, il Legislatore ha operato un intervento in linea con quanto operato nell'ambito delle imposte sui redditi e l'IVA con l'introduzione di un termine decadenziale entro il quale notificare la cartella di pagamento relativa ai tributi locali.

In particolare, è stata unificata la disciplina della riscossione coattiva dei tributi locali ad opera dell'art. 1, comma 163, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, in forza del quale il titolo esecutivo - e, quindi la cartella di pagamento ed il ruolo in essa contenuto - "deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".

In tale prospettiva, quindi,

  • i singoli tributi locali devono essere accertati e liquidati secondo le ordinarie norme previste dalle singole leggi d'imposta e, in particolare, a seguito dell'unificazione dei termini operata dalla Finanziaria per il 2007, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

  • i singoli tributi locali dovranno essere iscritti a ruolo e notificati, a mezzo di cartella di pagamento, a seguito dell'unificazione dei termini operata dalla Finanziaria per il 2007, entro il predetto termine del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 
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