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Preavviso dimissioni padre lavoratore entro l'anno di vita del bambino

Buongiorno,

avrei la necessità di un parere su questa situazione personale:

ovvero dimissioni di padre (senza preavviso) entro l'anno di vita del bambino

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L’articolo 54, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento è esteso al padre lavoratore nell’ipotesi in cui questi abbia fruito del congedo di paternità sino al compimento di un anno di vita del bambino.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento [e cioè sino all’anno di vita del bambino], la lavoratrice e il padre lavoratore [sempre che quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità]:

hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento;

non sono tenuti ad osservare il preavviso [articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151].



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Il congedo di paternita' e' definito cosi':

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Il congedo di paternità è il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore padre nei casi di morte o grave infermità della madre, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre. Il padre ha diritto di richiedere il congedo di paternità anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma (diritto introdotto, a decorrere dal 25 giugno 2016, dal D.Lgs. 80/2015).
La durata complessiva del congedo di paternità è pari a quello di maternità o per la parte residua qualora la madre ne abbia già usufruito.
La Legge n. 92/2012 (cd riforma Fornero), ha stabilito che anche il papà, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, ha diritto a tre giorni di congedo da fruire entro i primi 5 mesi del bambino/a. Il primo di questi giorni è obbligatorio e si somma a tutto il congedo spettante alla madre. Il secondo ed il terzo giorno, invece, sono alternativi al congedo della madre: questo vuol dire che se il padre ne usufruisce la madre dovrà ridurre di due giorni i cinque mesi di congedo.

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Di questo scenario l'unico dubbio che ho e' il seguente:

Io ho usufruito del giorno di congedo obbligatorio e dei due facoltativi alternativi al congedo della madre (sono pagati e visibili nella mia busta paga).

Questo brevissimo periodo sara' sufficiente per usufruire del vantaggio di dimissioni senza preavviso?
Mi farebbe una grande differenza rispetto al non certo ma sicuramente lungo periodo di preavviso che dovrei rispettare.

Grazie mille in anticipo


grazie
 
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