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Praticantato - borsa di studio!

D

Donato

Ospite
Salve a tutti... sono un praticante che svolge tirocinio in provincia di Bari. Ho da pochi giorni appreso dell'esistenza di una "fresca" circolare (la n. 25 del 20 ottobre 2004), con la quale vengono apportate alcune modifiche agli artt. 37 e 39 del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti. Segnatamente, la modifica riguarda le somme **eventualmente!!** conferite dal dottore commercialista presso cui si svolge il tirocinio, le quali, sebbene restano comunque erogabili a discrezione del dottore commercialista (il tirocinio è, ahinoi, un rapporto a titolo gratuito) potranno essere, ora, essere considerate comme somme attribuite a titolo di borsa di studio.

Ecco, ora vorrei sapere quali sono gli eventuali vantaggi per me di adeguarmi al disposto di questa circolare, ma, soprattutto, cosa dovrebbe fare il mio commercialista per far considerare queste somme a titolo di borsa di studio, e se per lui cambia qualcosa... Infatti se, supponiamo, tale opzione si dovesse rivelare svantaggiosa nei suoi confronti, potrebbe decidere di non pagarmi a fine mese (il tirocinio è gratuito!) quei pochi euro che, comunque, adesso, finalmente, guadagno grazie a lui. ---> scusate se ho detto una castronata, ma ignoro totalmente gli effetti di questa circolare sul dottore comercialista.

In sostanza vi chiedo: ignoro la circolare o la prendo in considerazione??? E se la prendo in considerazione quali sono gli steps che devo seguire???????

Grazie! Donato.

Concludendo, se siete arrivati a leggermi fin qui, vi allego la circolare oggetto del mio quesito:

“La circolare n. 18 del 27 maggio 2004, diramata sulla base dei presupposti relativi
alla disciplina sul tirocinio contenuta negli artt. 37 e 39 del codice deontologico, ha costituito occasione per un dibattito che ha permesso di percepire la necessità di precisare la portata ed il contenuto economico dell’attività di tirocinio che viene svolta negli Studi dei dottori commercialisti.
Con delibera n. 317 del 5 ottobre 2004, il Consiglio Nazionale ha perciò modificato il
codice deontologico della categoria agli artt. 37 e 39, riprendendo in esame il tema
delle eventuali somme erogate ai praticanti dai titolari degli studi professionali.
In particolare, il primo comma dell’art. 39 è stato così riformulato: “Il rapporto di
praticantato – considerato come periodo di apprendimento – è per sua natura gratuito. Tuttavia, il dottore commercialista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’impegno e l’assiduità dell’attività svolta.
In sintonia con la variazione dell’art. 39, è stato modificato il terzo comma dell’art.
37 che così ora recita: “Il dottore commercialista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, alle somme attribuite di cui al successivo art. 39 ed in genere a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. E’ opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto.
La precedente formulazione dell’art. 39 aveva infatti portato ad una valutazione
ben più ampia dei complessi rapporti economici che avrebbero potuto essere posti
in essere negli studi professionali, anche in relazione alla specificità del rapporto di praticantato, così determinando una interpretazione estensiva come formulata nella citata circolare n. 18 del 27 maggio 2004, che deve ritenersi pertanto abrogata a
decorrere dalla data della precitata delibera. A seguito delle modifiche introdotte nelcodice deontologico e ferma restando la natura tipicamente gratuita del tirocinio, deve però ritenersi ammessa l’erogazione di eventuali somme al praticante per favorire ed incentivare l’impegno e l’assiduità dell’attività svolta nello Studio, somme che devono considerarsi assegnate a titolo di borsa di studio, essendo finalizzate ad elevare e completare la sua preparazione professionale. Ne consegue che il
trattamento tributario e previdenziale applicabile non può che essere quello proprio delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio (cfr. art. 50, co.1, lettera c) del Tuir)."

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