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Posticipo decorrenza dimissioni

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Un dipendente dimissionario che intende posticipare la data di decorrenza delle dimissioni, rispetto a quanto trasmesso telematicamente, può deciderlo unilateralmente e darne comunicazione al datore (con obbligo di accettazione) oppure la data è posticipabile solo di comune accordo tra le parti?
 
Un dipendente dimissionario che intende posticipare la data di decorrenza delle dimissioni, rispetto a quanto trasmesso telematicamente, può deciderlo unilateralmente e darne comunicazione al datore (con obbligo di accettazione) oppure la data è posticipabile solo di comune accordo tra le parti?


Se il lavoratore e il datore di lavoro si accordano per modificare il periodo di preavviso, modificando la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la modifica se sono trascorsi i 7 giorni utili per la revoca?

Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

Fonte: https://urponline.lavoro.gov.it/s/article/a-1511636878383?language=it
 
tale modifica si realizza solo in modo bilaterale

Una dichiarazione scritta e firmata del dipendente che motiva la modifica della data come errore formale di compilazione del modello telematico può essere ammissibile senza il consenso del datore secondo il principio che la dimissione volontaria non prevede l'accordo bilaterale?
 
Beh qui mi sembra che non stiamo disquisendo sulle dimissioni < le quali sono legittime unilaterali e sacrosante>

la fattispecie ci porta su un altro binario ovvero modificare data di dimissioni la quale è stata già trasmessa in via telematica

orbene ci sarebbe solo un'opzione per evitare l'accordo consensuale se non sono trascorsi i famosi 7° gg dall'invio della comunicazione

allora si , se invece sono trascorsi i 7: gg la procedura da attuare è quella che esplica la circolare 12/2016



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