buongiorno a te
la risposta é che vale per la Comunita europea
L' art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir, non limita la previsione
di imponibilita' al solo caso di immobile situato in Italia. Pertanto, anche
la cessione di immobili situati all' estero e' atto idoneo a far emergere
plusvalenze tassabili in capo al possessore dell' immobile residente in
Italia.
Il caso è stato affrontato nello speciifico
Dalla lettura della disposizione approvato con il
provvedimento del 12 gennaio 2007 (
articolo 1, comma 496, legge 266/2005)
si evince che il legislatore ha voluto far convergere in un preciso momento, quello della cessione dell’immobile, non solo la scelta del regime sostitutivo, ma anche l’applicazione e il versamento della relativa imposta. La cessione, quindi, segna il momento impositivo e comporta l’obbligo del deposito della provvista nelle mani del notaio. Ne deriva che, nel caso di vendita di un immobile situato all’estero, alla plusvalenza è applicabile l’imposta sostitutiva solo se l’atto di cessione è stipulato da un notaio italiano (al quale il venditore residente in Italia abbia richiesto l’applicazione del regime sostitutivo). Al contrario, nell’ipotesi in cui l’atto di trasferimento sia formato all’estero, il contribuente italiano non può usufruire dell’imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che, in tal caso, la cessione è realizzata senza l’intervento del notaio italiano, che, come sopra detto, è indispensabile per l’applicazione della norma. La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è esclusa anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzare l’atto formato all’estero per il suo riconoscimento in Italia (
risoluzione n. 143/Edel 21 giugno 2007).
saluti
gaia