Riferimento: plusvalenza cessione azienda
la plusvalenza conseguita dall'imprenditore individuale che cede l'unica azienda
va tassata obbligatoriamente in dichiarazione dei redditi (tassazione separata)?
Non è possibile registrare la plusvalenza in bilancio?
Sunto tratto da Fisco Oggi del 13 aprile 2006
La plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda, a seguito dell'abrogazione dell'imposta sostitutiva, è attualmente sottoposta a tassazione ordinaria.
In altre parole, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda a titolo oneroso rappresenta per il cedente un componente positivo di reddito d'impresa e, come tale, è tassata in base alle aliquote Irpef o Ires a seconda che si tratti di impresa individuale o società.
Se l'azienda è stata posseduta per almeno tre anni, è consentito il differimento della tassazione attraverso la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino a un massimo di cinque anni.
Per beneficiare della tassazione rateizzata è imprescindibile la presenza di un reddito d'impresa nel quale le quote della plusvalenza possano trovare collocazione. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate.
Se il cedente è una persona fisica e ricorrendone i presupposti previsti dall'articolo 17 del Tuir, è possibile tassare separatamente la plusvalenza.
In particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera g), prevede la tassazione separata per le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni.
Riguardo alle modalità di tassazione separata, l'articolo 21, comma 1, del Tuir stabilisce che l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.
Sintetizzando, la disciplina fiscale attualmente applicabile alle plusvalenze derivanti da cessione di aziende è la seguente:
* possesso dell'azienda da meno di tre anni: la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio del realizzo con tassazione ordinaria (33 per cento o aliquote Irpef)
* possesso dell'azienda da almeno tre anni: la plusvalenza può essere rateizzata in cinque quote costanti. E' necessaria la presenza di un reddito d'impresa cui imputare le quote annuali
* possesso dell'azienda da più di cinque anni: la plusvalenza, se realizzata da imprenditore individuale, può essere tassata separatamente ex articolo 17, comma 1, lettera g) Tuir. Può comunque essere tassata in via ordinaria o differita.
Va anche ricordato che esistono casi in cui la cessione di azienda è considerata fiscalmente neutra. Si tratta dei seguenti casi:
* cessione tra società aderenti al consolidato nazionale
* successione o donazione d'azienda che non prevedono realizzo di plusvalenze
* cessioni ai creditori in sede di concordato preventivo.
Di seguito, si riporta una tavola riepilogativa delle modalità di tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di aziende:
Contribuente Durata possesso Unica azienda Regime tassazione
Impresa individuale > 5 anni SI Tassazione ordinaria / separata
Impresa individuale > 5 anni NO Tassazione ordinaria / separata / rateale
Impresa individuale >= 3 SI Tassazione ordinaria
Impresa individuale >= 3 NO Tassazione ordinaria / rateale
Impresa individuale < 3 anni Irrilevante Tassazione ordinaria
Società commerciale >= 3 Irrilevante Tassazione ordinaria / rateale
Società commerciale < 3 anni Irrilevante Tassazione ordinaria