Re: Riferimento: Pignoramento Usufrutto
Nelle precedenti risposte sono state indicate delle inesattezze.
Innanzi tutto abbiamo diverse tipologie di usufrutto legate sia alla contitolarità, sia alla collocazione temporale di tale diritto.
Partendo dal caso di specie abbiamo un usufrutto la cui titolarità e divisa tra i coniugi nella misura del 50% a ciascuno.
Se nell'atto che ha originato questa attribuzione non esiste alcuna ulteriore precisazione, alla morte di uno dei due coniugi la quota ad esso spettante in vita viene trasferita, in automatico, in capo al nudo proprietario, in virtù della parziale ricongiunzione dell'usufrutto alla nuda proprietà. Con la morte dell'altro coniuge anche questa quota si ricongiunge alla nuda proprietà, creando così la piena proprietà del bene in capo a chi era già nudo proprietario.
In caso di esecuzione forzata sulla quota del 50% dell'usufrutto di uno dei coniugi, chi acquista diventa titolare dello stesso diritto per la stessa quota per la durata della vita non di chi ha acquistato ma di chi ha perso il diritto.
A questo punto sorge un problema: due persone, presumibilmente estranee, si trovano titolari di una quota pari alla metà dell'intero diritto. Solo un accordo tra le parti può risolvere il problema. Anche se fosse possibile frazionare fisicamente l'immobile, la sola opposizione del nudo proprietario, renderebbe impossibile la sua realizzazione in quanto la legge protegge quest'ultimo da qualsiasi modifica della proprietà della quale è nudo proprietario.
Per questi motivi, pur essendo ammessa l'esecuzione su una quota di usufrutto, difficilmente si trovano degli acquirenti.
Tornando alle tipologie di usufrutto è importante sapere che esiste l'usufrutto congiuntivo, regolato dall'art. 678 del C.C. in tale circostanza, quando espresso, abbiamo il diritto di accrescimento reciproco a favore di ciascuno dei coniugi, vale a dire che alla morte di uno dei coniugi l'usufrutto non si riunisce alla nuda proprietà ma va in capo all'altro coniuge che quindi detiene in 100% dell'usufrutto. Solo alla morte di quest'ultimo abbiamo la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.
Questa soluzione è ottimale per chi vuole cedere o donare la nuda proprietà ai figli.
Anche in questo caso chi acquista l'usufrutto nell'ambito di un'esecuzione forzata vede decadere tale diritto con la morte del coniuge esecutato, anche in presenza di usufrutto con diritto di accrescimento.
Diverso è invece il caso in cui muoia il coniuge non esecutato; in tal caso il debitore esecutato si trova ad avere il 100% della titolarità del diritto di usufrutto.
Se un 50% è già stato posto in vendita, per l'ulteriore 50% può essere proposta nuova esecuzione.