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"Piccolo" aiuto 730

silviaped

Utente
Buongiorno!
scrivo per avere solo 3 piccoli chiarimenti per completare la compilazione del mio 730 (fatto da sola per la prima volta con il programma scaricato sul web).
I presupposti sono:
-Single
-dipendente a tempo indeterminato da anni
-nel 2006 a credito irpef (regolarmente rimborsato in busta paga)
Le domande solo le seguenti:
-oltre a presentare il 730/05 devo indicare qualcosa sul nuovo 730? e se si dove?
-riguardo ad un'assicurazione scooter semestrale con decorrenza ad ottobre, le rate da indicare (per ssnn) sono aprile 2006 e ottobre 2006 (quindi la seconda del 2005 la prima del 2006)?
-ho stipulato una piccola assicurazione personale "Prima Persona" (€129,42 annuo per un minimo di 3 anni) che assicura principalmente decesso e invalidità gravi o permanenti...va inserita nel quadro E12 (assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza) con detrazione del 19%?
Grazie anticipatamente!
Silvia Pedroni
 
Riferimento: "Piccolo" aiuto 730

Ciao Silviaped benvenuta nel nostro forum,
in attesa che qualche nostro amico frequentatore ti risponda, ti invito a leggere la guida al 730 che trovi sul nostro sito www.fiscoetasse.com a questo link .

Buon Forum
Francesco:s-sault:
 
Riferimento: "Piccolo" aiuto 730

In riferimento ai tuoi quesiti:
SSN va indicato queelo pagato ad aprile ed ottobre 2006. Quello pagato ad ottobre 2005 andava indicato lo scorso anno in sede di compilazione mod. 730.
Il rimborso che hai ottenuto non lo devi indicare da nessuna parte.
Relativamente al problema del rigo E12 il link segnalato dall'amministratore ti tornerà utile ed esauriente. Per brevità riporto quello che è la sostanza dello stesso e che ti interessa.

2.2.1 FASE DEL VERSAMENTO DEI PREMI: detraibilità
L’art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda, pari al 19% dei premi versati, spetta esclusivamente per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo complessivamente non superiore a 1291,14 euro. Per i lavoratori dipendenti, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Restano ferme le condizioni alle quali è subordinata la detrazione d’imposta, vale a dire :
1) la durata minima deve essere di cinque anni dalla stipula del contratto;
2) non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni.
Qualora la polizza sia riscattata nei primi cinque anni, l’importo dei premi per i quali si è beneficiato della detrazione deve essere assoggettato a tassazione separata. In tal caso, l’impresa assicuratrice dovrà operare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini Irpef, di cui all’art. 11 del TUIR.
Per i contratti che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato nella polizza è evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 47/2000).
 
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