Riferimento: Personale distaccato
F.C. ART. 26 BIS L. 196/97
Ai fini Iva, il rapporto fra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice si configura come una normale prestazione di servizi realizzata da un soggetto imprenditore e, in quanto tale, assoggettabile al tributo. L’individuazione della corretta base imponibile sulla quale commisurare l’imposta risulta, tuttavia, non sempre immediata. Nello specifico, l’articolo 26-bis della legge n. 196/97(5) dispone che “I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere (…) all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’IVA di cui all’articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“.
La ratio della norma è evidente, volendo il legislatore evitare l’assoggettamento a Iva di oneri di palese natura retributiva, estranei, in quanto tali, all’ambito di applicazione del tributo.