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permuta

F

FAF

Ospite
<HTML>come si contabilizza il presente atto: società immobiliare che acquista un terreno, il corrispettivo dell'acquisto è la costruzione da parte della società di una porzione di edificio bifamiliare: metà alla società metà al proprietario terreno.
Quali sono le registrazioni contabili da fare?</HTML>
 
<HTML>In caso di permuta si configurano 2 operazioni distinte:

La prima l'acquisizione del terreno edificabile

Merci( o vedi tu) a Debiti diversi (Valore del terreno)

quando si ultimeranno le costruzioni oggetto della permuta

emetterai la fattura

Cliente (cessionario terreno) a Ricavi vendita immobili
IVA c/vendite

che incasserai

Debiti diversi a Cliente

Il tutto debitamente supportato da documentazione

Fammi sapere se concordi</HTML>
 
RE: permuta, secondo me...

<HTML>PERMUTA DI TERRENO CONTRO APPARTAMENTI
Un’impresa edile acquista un terreno, cedendo in cambio un determinato numero di appartamenti da edificare sul terreno stesso.
EFFETTI CIVILI Si verifica il trasferimento immediato della proprietà dell'area edificabile, con contemporanea
insorgenza dell'obbligazione, in capo all'impresa edile, di realizzare gli appartamenti futuri.
Il soggetto che ha ceduto il terreno edificabile acquisterà la proprietà degli appartamenti nel momento in cui questi verranno ad esistenza nelle componenti essenziali.
Non necessitano altre dichiarazioni di volontà.

Forma contratto
Il contratto di vendita di immobile futuro deve essere redatto in forma scritta ad substantiam.

BASE IMPONIBILE IVA Le cessioni e le prestazioni corrispettive sono soggette ad IVA separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Art. 11 D.P.R. 633/1972
Per le operazioni permutative la base imponibile è costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascu-na di esse. Art. 13, lett. d) D.P.R. 633/1972

Valore normale
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della Camera di Commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di Borsa.

MOMENTO IMPOSITIVO Terreno edificabile
La cessione dell'area edificabile dovrà essere assoggettata ad IVA solo se il cedente riveste la qualifica di soggetto d'imposta.
Futuri appartamenti
Gli effetti traslativi della proprietà si verificheranno nel
momento in cui i beni verranno ad esistenza; tuttavia, il
momento impositivo, con l'obbligo di "fatturare" gli appartamenti
al valore normale stimato, si verifica alla data
di stipula dell'atto di acquisto dell'area edificabile. Art. 14
D.P.R. 633/1972

Se nel corso della costruzione dell'immobile si verifica un
incremento del valore normale dell'appartamento oggetto
di permuta, dovranno essere effettuate le variazioni in
aumento.
Art. 6, c. 1 D.P.R. 633/1972
Art. 26 D.P.R. 633/1972</HTML>
 
RE: permuta, secondo me...

<HTML>vedi anche la r.m. 08/06/1989 n. 460210 per il momento impositivo iva</HTML>
 
RE: permuta, secondo me...

<HTML>Gent.mo Alberto
Concordo con te sono stata frettolosa.

Rettifico

La fatturazione dell'immobile da costruire avviene al momento della registrazione dell'atto di cui alla domanda di FAF.</HTML>
 
RE: permuta, secondo me...

<HTML>ehm renata, il momento impositivo è quello della stipula dell'atto di permuta....

ok ok...

grazie per il gentilissimo, buon lavoro anche a te.. io con sto caldo brucerei tutto.. alla faccia dei mensili che ti fan aspettare sin all'ultimo giorno...

ciao...</HTML>
 
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