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perizia asseverata 2008

paolont

Utente
ciao a tutti! sono nuovo di questo forum e volevo farvi una domanda...
sapete se nella finanziaria 2008 sara' introdotta la possibilita di fare le perizie asseverate come gia' fatto in percedenza???
grazie a tutti per le risposte! ciao!
 
Riferimento: perizia asseverata 2008

L'art. 1 co. 91 del Ddl Finanziaria 2008 riapre i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate attraverso la redazione di apposita perizia e il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% (per le partecipazioni non qualificate) o del 4% (per le partecipazioni qualificate e i terreni).
La data di riferimento per il possesso è fissata all'1.1.2008 e il termine per la redazione e il giuramento delle perizie e il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) stabilito al 30.6.2008.
Per quanto riguarda le partecipazioni, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (circolare 5.6.2002 n. 47) il valore rivalutato può essere fatto valere ai fini della determinazione delle plusvalenze anche se la redazione della perizia e il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva sono successive alla cessione.
 
Ultima modifica:
Riferimento: perizia asseverata 2008

L'art. 1 co. 91 del Ddl Finanziaria 2008 riapre i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate attraverso la redazione di apposita perizia e il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% (per le partecipazioni non qualificate) o del 4% (per le partecipazioni qualificate e i terreni).
La data di riferimento per il possesso è fissata all'1.1.2008 e il termine per la redazione e il giuramento delle perizie e il versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata di essa) stabilito al 30.6.2008.
Per quanto riguarda le partecipazioni, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (circolare 5.6.2002 n. 47) il valore rivalutato può essere fatto valere ai fini della determinazione delle plusvalenze anche se la redazione della perizia e il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva sono successive alla cessione.
 
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