In riferimento all'oggetto di domanda ( patto di prova e dimissioni), nessuna modifica è stata apportata del vigente ccnl, pertanto si conferma quanto già stabilito dai precedenti contratti di lavoro, con l'ultimo ccnl è stato modificato il solo preavviso in caso di licenziamento:
il periodo di prova non può essere superiore a 6 mesi;
preavviso in caso di dimissioni ( con qualsiasi qualifica):
2 mesi fino a 2 anni di anzianità;
3 mesi da 2 a 5 anni di anzianità;
4 mesi oltre i 5 anni di anzianità.
La decorrenza ha inizio dal 1° del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del datore di lavoro.
preavviso di licenziamento:
6 mesi fino a 4 anni;
8 mesi da 4 e fino a 10;
10 mesi da 10 e fino a 15;
12 mesi oltre i 15.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l'azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
Saluti domenico