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PERDITE SU CREDITI

P

PAOLO R.

Ospite
<HTML>ABBIAMO CONCORDATO CON UN NS. CLIENTE L'ESTINZIONE
PARZIALE DI UN SUO VECCHIO DEBITO DI COMPLESSIVI LIT. 9.500.000=. QUALORA PAGASSE LIT. 8.000.000=.
COME CONSIDERARE IL RESIDUO CREDITO DI LIT. 1.500.000=. ?
E' POSSIBILE IMPUTARE TALE DIFFERENZA A DIMINUZIONE DEL
FONDO SVAL. CREDITI (QUALORA ESISTA) O A PERDITE SU CREDITI ?
OCCORRE EMETTERE UNA NOTA DI CREDITO OPPURE E' SUFFICIENTE TENERE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA TRANSAZIONE CONCORDATA ?
UN GRAZIE ANTICIPATO A CHIUNQUE MI VOGLIA AIUTARE.
SALUTI.

PAOLO R.</HTML>
 
<HTML>La grande e grandissima carenza di un commercialista è la questione giuridica, in quanto la formazione di un giudice e legislatore pone l'essere di contemplare le varie problematiche intrinseche.
Mi permetto ,nella speranza di non offendere nessuno, di rispondere:
La differenza è una perdita da spesare nell'anno a cui fa riferimento il pagamento in quanto oltre alla beffa il danno.
In effetti il suo cliente ha pagato tasse per l'importo globale ,magari 3 anni prima , e oggi si devono stornare nella maniera in cui possa abbattere l'utile nell'anno l'importo perso nel contenzioso.
Per tale contenzioso occorre tenere tutte le pezze giustificative e, attenzione devono essere ricevute.
L'esempio è la doppia firma del contenzioso in quanto legalmente chi firma una sola volta , può essere ancora tutelato dalla legge , eccò perchè si richiede la doppia fima.
Perdite su crediti con documentazione corretta e precisa</HTML>
 
<HTML>Se la rinuncia al credito é oggetto di una transazione stragiudiziale, a mio parere, puoi dedurre la perdita su crediti, utilizzando il fondo svalutazione crediti in tutto o in parte; se il fondo non é stato costituito spesi la perdita su crediti a conto economico.
Se il fondo svalutazione crediti é capiente solo in parte, la parte di perdita incapiente rispetto al fondo la spesi a conto economico.</HTML>
 
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