Ulteriore novità riguarda la modifica radicale del regime di riporto delle perdite di lavoro autonomo e di imprese minori, disposta dal comma 27 dell'articolo 36, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che ha riformulato l'articolo 8 del Tuir. La disposizione(1) stabilisce che i lavoratori autonomi e le imprese minori hanno la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate (come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria). Pertanto, per effetto della modifica dei commi 1 e 3 del richiamato articolo 8 del Tuir , è stata eliminata la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo e per le imprese minori, di cui all'articolo 66 del Tuir, di portare in deduzione le perdite d'esercizio dal proprio reddito complessivo. Tale compensazione poteva avvenire esclusivamente nel periodo d'imposta in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di riportarle in esercizi successivi. Le perdite possono essere adesso scomputate, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto. Si passa, in sostanza, da un regime di compensazione orizzontale a uno verticale che diventa, adesso, il regime normale delle perdite per la generalità dei contribuenti. Infine, anche nei confronti delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 84 del Tuir che disciplina il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività.