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Perdita su crediti

D

Daniele

Ospite
<HTML>Abbiamo ancora iscritto un bilancio 2 crediti per i quali, rispettivamente nel 2000 e nel 1996, abbiamo stipulato un atto di transazione in uno e un accordo extra-contrattuale nell'altro di rinuncia a parte del credito.
Quest'anno abbiamo (finalmente!!) deciso di stralciarli utilizzando il fondo svalutazione crediti. Fiscalmente tali perdite su crediti sono deducibili, oppure erano deducibili solo nel 1996 e nel 2000?
Grazie
Daniele</HTML>
 
<HTML>A mio parere erano deducibili rispettivamente nel 2000 e nel 1996.
Ciao
Eli</HTML>
 
<HTML>La disciplina delle perdite su crediti (è bene puntualizzare che trattasi di crediti vantati sul territorio nazionale e non verso clienti esteri), è regolamentata dall'art.66 Tuir "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite", nonchè dalle disposizioni di attuazione recate dall'art.11 del Dpr 42/1988 oltre che dalle disposizioni transitorie di cui all'art.25 del medesimo decreto.
L'art.66 citato è poi strettamente collegato con l'art.71 "Svalutazionedei crediti e accantonamenti per rischi su crediti".
Orbene, l'atto di transazione emergente da documentazione, comporta una rinuncia al credito per motivi economici che investono ambedue i contraenti per cui la parte di credito alla quale si rinuncia, previa utilizzazione dell'apposito fondo, è deducibile per l'eccedcenza nell'esercizio in cui è avvenuta la transazione. Per quanto attiene alla rinuncia vera e propria, condizione per la sua deducibilità è la notifica della rinuncia stessa al debitore e che il credito non sia di ammontare rilevante, nel senso che il suo recupero coatto comporterebbe una spesa non più economica rispetto al credito recuperato.
Diversa è la questione dei crediti caduti in una procedura concorsuale. L'imprenditore possiede ampia facoltà di portare in detrazione del reddito l'intero credito (previa utilizzazione del fondo ovviamente) nel periodo d'imposta in cui la procedura si è verficata, oppure attendere il termine della procedura stessa e computare tra i componenti negativi di reddito la residua parte non incassata. Recentemente il minfinanze è tornato sull'argomento con apposita risoluzione (se lo desidera glie la spedisco) precisando che nelle procedure concursuali vige anche il criterio della competenza. Si badi bene, si parla di procedure concorsuali come la dichiarazione di fallimento e simili, lasciando inalterata la disciplina di cui ai citati artt.66 e 71 Tuir.</HTML>
 
<HTML>Se può mi farebbe piacere ricevere la il n° e la data della risoluzione di cui parla.
Comunque per il caso specifico proposto mi può confermare che, essendo l'atto di transazione e l'accordo privato datati e firmati dalle controparti nel 1996 e nel 2000, oramai non sono più deducibili?
Grazie</HTML>
 
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