Riferimento: perdita sas
si le perdite vanno imputate ai socie, pero' attento: ti allego questo articolo tratto dalla rivista Fisco Oggi:
Unico società di persone. Cosa c'è di nuovo (3) del 5/4/2007 valevole anche per il 2007
..............................................
Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate
Il quadro RH è stato rivisitato per tener conto della mutata modalità di gestione delle perdite, conseguente alla nuova formulazione dell'articolo 8 del Tuir L'articolo 36, comma 27, del decreto legge n. 223/2006, infatti, ha eliminato la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo e per le imprese minori, di cui all'articolo 66 del Tuir, di portare in deduzione le perdite d'esercizio dal proprio reddito complessivo. Fino allo scorso anno tale compensazione poteva avvenire unicamente nel periodo d'imposta in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di riportarle in esercizi successivi, come avveniva, ad esempio, per le società di capitali.
La nuova disciplina prevede anche per tali contribuenti, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Le stesse perdite possono essere scomputate, pertanto, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto.
Per effetto di quanto appena detto, è venuta meno la necessità di tenere distinte le perdite da partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria da quelle in società in contabilità semplificata, come avveniva, ad esempio, nel modello "Unico 2006 SP". Nel quadro RH del modello 2007, per determinare il reddito (o la perdita) da partecipazione in società esercenti attività d'impresa, si parte dalla somma algebrica delle quote di reddito (o perdita) riportate nella colonna 4 dei righi da RH1 a RH6, qualora in colonna 2 siano stati indicati il codice 1 (contabilità ordinaria) o 3 (contabilità semplificata). Tale somma costituisce l'importo del rigo RH7. Da quest'ultimo, se positivo, si sottrae l'ammontare delle perdite di esercizi precedenti che, nel caso in esame, può essere costituito solo da quelle formatesi in capo alla società di capitali prima della trasformazione in società di persone (rigo RH8). Il risultato così ottenuto rappresenta il reddito (o la perdita) da partecipazione d'impresa, che va riportato, al netto di eventuali compensazioni di perdite effettuate nel quadro RD, nel quadro RN, al rigo RN8, colonna 1. Il reddito (o la perdita) da partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici si ottiene, rispettivamente, riportando nei righi RH10 e RH11 le quote di reddito (o di perdita) indicate nella colonna 4 dei righi da RH1 a RH6, qualora in colonna 2 siano stati indicati i codici 2 o 4. Tali redditi vanno riportati nelle colonne 1bis e 1ter del rigo RN8.
attenzione:
Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale sono imputate, per l’intero, ai soli soci accomandatari.