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Perdita agevolazione prima casa

Buongiorno, mi servirebbe un parere e provo a postare qui; nel 2006 con la mia ex moglie abbiamo comprato un immobile cointestandolo per la metà, sfruttando le agevolazioni per la prima casa. Nel 2008 ci siamo separati e, come da verbale di separazione, lei è rimasta a vivere lì, ma non vi è stato un trasferimento di quote. Nel 2010 abbiamo venduto l'immobile per cause di forza maggiore, quindi prima dei fatidici 5 anni.
Adesso, febbraio 2013, sono arrivati due avvisi di liquidazione, entrambi per la somma totale, uno a me e uno alla mia ex moglie.
E' possibile fare ricorso, chiedendo che la cifra vada divisa per la metà, essendo sempre stato diviso equamente al 50% l'immobile? E' altresì possibile evitare la perdita dell'agevolazione in presenza di una separazione, come da circolare 27/E del 21 giugno dell'Agenzia delle Entrate? Grazie a chi mi risponderà.
 
La circolare 27/E del 21/06/2012, quesito 2.2, per l'esattezza, prevede l'esclusione dalla decadenza dell'agevolazione soltanto al verificarsi di situazioni ben definite e circostanziate, per cui bisogna vedere se la sua situazione rientra tra quelle descritte nella circolare e quindi rifarsi (anche) a tale documento di prassi in sede di (eventuale) difesa.
Inoltre avete ricevuto entrambi lo stesso avviso di liquidazione poiché siete obbligati solidali nei confronti del fisco, per cui l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'uno esclude l'altro (nell'avviso è anche specificato). Pertanto la "regolazione" dell'obbligazione al 50% è un discorso che riguarda voi e non il rapporto tributario.
Sostanzialmente vi viene contestata la decadenza dall'agevolazione prima casa per aver venduto l'immobile entro 5 anni e non avete provveduto, entro l'anno successivo, ad acquistare un altro immobile prima casa.
Saluti.
 
La circolare 27/E del 21/06/2012, quesito 2.2, per l'esattezza, prevede l'esclusione dalla decadenza dell'agevolazione soltanto al verificarsi di situazioni ben definite e circostanziate, per cui bisogna vedere se la sua situazione rientra tra quelle descritte nella circolare e quindi rifarsi (anche) a tale documento di prassi in sede di (eventuale) difesa.
Inoltre avete ricevuto entrambi lo stesso avviso di liquidazione poiché siete obbligati solidali nei confronti del fisco, per cui l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'uno esclude l'altro (nell'avviso è anche specificato). Pertanto la "regolazione" dell'obbligazione al 50% è un discorso che riguarda voi e non il rapporto tributario.
Sostanzialmente vi viene contestata la decadenza dall'agevolazione prima casa per aver venduto l'immobile entro 5 anni e non avete provveduto, entro l'anno successivo, ad acquistare un altro immobile prima casa.
Saluti.

Grazie innanzitutto; siccome la casa era di proprietà di entrambi al 50%, come da atto di compravendita, pensavo che, anche per il fisco, il debito da esigere fosse da suddividere a metà.
 
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