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Pensione di fonte Argentina

B

Bloch

Ospite
Un cittadino argentino percepisce una pensione corrisposta dall'INPS. Si richiede se e con quali modalità sia possibile richiedere che detta pensione sia esentata da ritenuta alla fonte in Italia.
 
Quando un residente dell'Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che, conformemente alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni Ita-Arg, possono essere sottoposti ad imposizione in Italia, potrà dedurre:
a) sull'imposta prelevata sui redditi di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito effettivamente pagato in Italia;
b) sull'imposta prelevata sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio effettivamente pagata in Italia.
Tuttavia in entrambi i casi questa deduzione non potrà eccedere la parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio che possono sottoporsi ad imposizione in Italia.


Va comunque evidenziato l'art 18 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Argentina che recita:

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

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Generalmente, ai sensi dell'art.23, comma 2, lett.a), le pensioni percepite da soggetti non residenti, se erogate dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si considerano prodotte in Italia e sono quindi ivi imponibili. Gli enti previdenziali italiani (INPS, INPDAI, ENPALS, INPGI, ecc.), in qualità di sostituti d'imposta, devono operare le ritenute a titolo d'imposta anche sulle pensioni corrisposte a soggetti residenti all'estero.
La fattispecie prospettata trova nondimeno specifica trattazione nella Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Argentina il 15 novembre 1979, in cui si opera una distinzione tra pensioni cosiddette "private", corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico, e pensioni "pubbliche", pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale quale corrispettivo per i servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale.
L'art.18 della Convenzione citata stabilisce che le pensioni sono tassate in via esclusiva dal paese in cui risiede il soggetto ercipiente, fatta eccezione per le c.d. pensioni pubbliche, che, sulla base dell'art.19, comma 2, sono imponibili nello Stato che le eroga a meno che il percipiente sia fiscalmente residente nell'altro pese e ne abbia la nazionalità. Si prospettano dunque le seguenti soluzioni:
a) nel caso in cui il soggetto percipiente sia fiscalmente residente in Argentina e percepisce una pensione "privata", egli può in ogni caso richiedere l'esenzione dal pagamento della ritenuta alla fonte sulla base dell'art.18 della Convenzione in vigore con l'Italia;
b) se invece il soggetto percepisce una pensione dall'Italia per servizi resi allo Stato, ad enti locali o suddivisioni politiche o amministrative, egli potrà richiedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta in Italia solo nel caso in cui sia di nazionalità argentina.
La richiesta per l'esenzione dal pagamento della ritenuta deve essere presentata all'ente erogante utilizzando il Modello - I/4 in spagnolo, nel quale può essere inclusa la dichiarazione di residenza attestata dall'Autorità fiscale argentina competente. Nel caso in cui si richieda l'esenzione in relazione ad una pensione pubblica, dovrà inoltre essere allegato il certificato di nazionalità argentina.
La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno relativamente al quale si richiede l'esenzione dal pagamento della ritenuta; le richieste pervenute all'ente erogante oltre tale termine producono il loro effetto a partire dal 1° gennaio successivo.
Per le ritenute già operate, il contribuente non residente può richiedere il rimborso entro il termine di 48 mesi dal versamento delle ritenute (art.37, D.P.R. n.602/1973).

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