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Penali per mancato preavviso

MirkoD

Utente
Ciao a tutti,

nei giorni scorsi ho presentato le mie dimissioni all'azienda presso cui lavoro come consulente.

Sono inquadrato con contratto del commercio, I livello, per cui il periodo di preavviso è di 60 giorni.
Dal momento che inizierò a lavorare presso la nuova azienda prima della scadenza del periodo, sono pronto a farmi trattenere la penale.

Al momento di ricevere le mie dimissioni il mio capo mi ha anche ventilato l'ipotesi che l'azienda possa rivalersi su di me per eventuali penali che l'azieda dovrà pagare al cliente, presso cui svolgo consulenza "body rental".

Secondo me non è realistico: non sono avvocato, ma ho trovato attinenti solo gli articoli 2118 e 2121 del codice civile.
Li riporto sotto: si parla di indennizzo solo relativamente a provvigioni e altro, che al momento non percepisco.

Secondo voi il ragionamento è corretto?

Grazie in anticipo per la risposta.
MD


Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (disp. di att. al c.c. 98).

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.



Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso

L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta e determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
 
Riferimento: Penali per mancato preavviso

Buonasera.
Si ritiene che l'azienda non possa applicarle sanzioni che la stessa riceve dal cliente finale.
L'indennità di mancato preavviso viene quantificata in base a ciò che dispongono gli articoli 2118 e 2121 e quindi nessuna rilevanza ha la sanzione come sopra descritta.

Cordiali saluti
 
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