<HTML>Per prima cosa mi scuso per "la supponenza" della mia prima risposta con il collega Gianluigi; la sera in cui ho dato la "non risposta" evidentemente ero di cattivo umore.
Utili dirivanti da società soggette ad IRPEG
L'articolo 56, comma 2 del TUIR, dispone che i dividendi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.
Pertanto, per i dividendi, l'imputazione per la determinazione del reddito avviene in base al principio di cassa.
La rilevazione della deliberazione dei dividendi accertati sarà:
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DIVERSI A DIVIDENDI ATTIVI
Banca c/c
Crediti v/erario
(per il credito d'imposta)
Nella scrittura sopra riportata è stato rilevato il credito d'imposta e pertanto in sede di compilazione del modello unico il credito d'imposta contabiulizzato darà origine ad una variazione in diminuzione in quanto ai sensi del 5° comma., dell'articolo 14 del TUIR detto credito d'imposta dovrà essere sommato nel quadro RM al reddito complessivo netto.
La rilevazione contabile sopra riportata tiene conto solo delle norme fiscali e non dei principi contabili ed in particolare non tiene conto del documento 8 del CNDC che stabilisce che i dividendi vanno rilevati dalla società percipiente sulla base della delibera dell'assemblea degli azionisti della società partecipata.
Comunque, in linea generale, la data della delibera e la data del pagamento dei dividendi sono nel medesimo periodo d'imposta; pertanto, in caso di coincidenza, per non complicarsi mla vita inutilmente la registrazione sopra indicata è la più pratica.</HTML>