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Part time post maternita CCNL Commercio

BaSe

Utente
Salve,
Vorrei sapere se è ancora vigente la possibilità per le neomamme di richiedere, nell'ambito del CCNL del commercio, la riduzione da full time a part time fino ai 3 anni del bambino.
Al fine di usufruire di questa possibilità, è necessario rinunciare totalmente al congedo parentale facoltativo?
Grazie!
 
Salve,
Vorrei sapere se è ancora vigente la possibilità per le neomamme di richiedere, nell'ambito del CCNL del commercio, la riduzione da full time a part time fino ai 3 anni del bambino.
Al fine di usufruire di questa possibilità, è necessario rinunciare totalmente al congedo parentale facoltativo?
Grazie!

Salve, il ccnl indicato non pone alcuna condizione circa l'obbligo della necessaria fruizione del congedo parentale preventiva alla concessione del part-time, al contrario, il ccnl fa espresso riferimento ai casi di accoglimento della richiesta.

Si riporta per opportuna conoscenza la norma contrattuale.

Saluti

Art. 100 – Part time post maternità

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
 
Salve,
vedo però spesso citato in articoli e forum il DLgs. 81/2015 all’art. 8 comma 7, che recita in modo poco chiaro: "Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento."
Sembra che le due cose siano quindi alternative, o il congedo, o il part time.
Grazie ancora
 
Salve,
vedo però spesso citato in articoli e forum il DLgs. 81/2015 all’art. 8 comma 7, che recita in modo poco chiaro: "Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento."
Grazie ancora

Nel suo caso, vorrà fare riferimento al ccnl a lei applicato.
 
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