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parrucchieri e cessione di beni

M

Mony

Ospite
Un parrucchiere ha acquistato una quantità eccessiva di prodotti per capelli. Non riesce a smaltirli. Può venderli e quindi fatturarli ad una ditta che commercia al dettaglio prodotti per parrucchieri?
Mi interesserebbero pareri, normative, giurisprudenza e dottrina. Grazie.

[%sig%]
 
non solo può, ma deve fare la fattura per giustificare l'uscita dal magazzino. Perché qual è il dubbio?
 
E' chiaro che si tratta di un'attività diversa dalla propria...penso sia questo il dubbio, catia!
Il parrucchiere è artigiano, l'emissione di fattura per prodotti di cosmesi per capelli non rientra nell'attività.
Tuttavia può accadere...penso basti emettere una fattura a giustificazione della diminuzione del magazzino. Ma nn è ammesso un comportamento se nn in via sporadica, anzi eccezionale!
 
A parere mio la vendita di prodotti di cosmesi per capelli, nell'ambito dell'attività principale di parrucchiere, è ammessa se accessoria all'attività principale.
Parlo per opinione ed esperienza personale perché ho un familiare in casa che svolge quest'attività. Nel caso specifico si tratta di un'operazione occasionale che non documentandola con la fattura con cosa la si puo' documentare, specie se il fornitore disposto a ritirare la merce (caso raro peraltro) non è lo stesso che te l'ha fornita?.

Il problema del parrucchiere che vende i prodotti in rapporto di strumentalità ed accessorietà con l'attività principale è stato più volte discusso. Se non ricordo male ci state circolari in proposito da parte del Consiglio Nazionale dell'artigianato che potrebbero essere utili a Mony.

Per il mio familiare io ho ovviato al problema in questo modo:
con la liberalizzazione delle licenze ho presentato istanza al comune, e per silenzio assenzo ho fatto aprire l'attività di commercio per prodotti cosmetici e igiene della persona, che essendo accessoria non supera il 20% dei ricavi complessivi, ed elimina tutti i problemi connessi. In sede di controlli tributari nessuno ha avuto niente da eccepire.

Comunque nel caso del mio
 
ops chiedo scusa per il refuso!

Spero che ci sia qualcun altro che abbia informazioni perché è un argomento che mi interessa.

Buon lavoro
 
si ma per esempio, se il parrucchiere nella ricevuta fiscale mette "vendita una confezione di shampoo" accessorio al trattamento, nessun problema.

Se il prodotto è ceduto come accessorio al trattamento fatto presso il locale (shampoo curativo, lozione, tintura) il flacone può esser messo in ricevuta fiscale come vendita.

Se invece la cosa prende il piede come attività commerciale di vendita beh allora ok ok come dice catia, che gli ha fatto aprire una attività di commercio con installazione di registratore di cassa.

La mia cliente parrucchiera confortata tra le altre cose anche dalla rispettiva associazione di categoria , mette il prodotto nella ricevuta fiscale e nessuno ha mai eccepito nulla.
il tutto nell'anno si quantifica come un 1% sul volume d'affari.

in ogni caso se la parrucchiera vende una parte del magazzino ad un grossista emette fattura e la cosa finisce li.
ciao
 
per capire meglio il problema vi allego questo ove è menzionata l'attività di estetista, ma si applica anche per le parrucchiere...

"L'art. 1 della Legge 11.06.1971 n. 426 definisce commerciante "chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende".
La sussistenza del requisito della professionalità è ravvisabile, in ultima analisi, in tutti i casi in cui al carattere di abitualità dell'attività svolta faccia riscontro, grazie ad una particolare concludenza dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori dell'esercente, il particolare rilievo ad essa assegnato, quale fonte continuativa, anche
se non esclusiva, di lavoro e di sostentamento.
In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva che l'esercizio può considerarsi continuativo anche se saltuario, ad esempio stagionale e periodico, o provvisorio, ad esempio a tempo determinato.
A tale proposito la circolare 08.03.1972 n. 2264 precisa che «ai fini dell'applicazione della legge, deve tenersi presente che, mentre è pienamente soggetto alle norme della Legge 426/1971 colui che esercita le attività da essa previste anche in modo saltuario e provvisorio, non vi è invece soggetto colui che, esercitandole in modo del tutto sporadico e occasionale non conferisce alle attività in questione il carattere della professionalità».
In linea teorica, la sussistenza del requisito della professionalità va tassativamente esclusa per qualsivoglia attività, non importa se saltuaria o quotidiana, esercitata in rapporto di mera strumentalità ed accessorietà rispetto all'attività professionale principale; ciò in quanto difetta qualsiasi concludenza di comportamenti e manifestazioni
esteriori nel senso richiamato.
A tale proposito, gli art. 3 e 5 della Legge 08.08.1985 n. 443 dispongono coerentemente che l'impresa artigiana può svolgere anche attività commerciali aventi natura strumentale ed accessoria rispetto alla principale fornendo
al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione dei servizi connessi,
senza l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio o l'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11.06.1971 n. 426.
Per quanto attiene al significato dei due caratteri della strumentalità e della accessorietà, il verbale della seduta
del 24.10.1991 del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, II Sezione, definisce «strumentale una attività svolta
per rendere maggiormente efficiente e completo sul piano economico o produttivo, l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto principale dell'esercizio dell'impresa. Si tratta di un concetto molto ampio ed elastico con
il quale è possibile individuare attività, anche di carattere strettamente commerciale, che si pongono in rapporto di connessione funzionale rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana. Al fine di determinare con maggiore esattezza la portata applicativa del concetto surriferito di strumentalità, risulta opportuno, tuttavia, esaminare collateralmente il significato di accessorietà.
E' possibile definire accessoria un'attività legata all'attività principale da un rapporto di interdipendenza e rivolta a consentirne il compiuto o migliore svolgimento. In tal senso può verificarsi che determinati beni, essendo
indispensabili per la prestazione compiuta dei servizi, vengono adoperati o forniti al fine di rendere maggiormente funzionale l'attività principale rispondendo in tal modo a peculiari richieste ed esigenze della clientela, ed in
tale ambito rientra proprio la fornitura di lozioni, creme, cosmetici o altri prodotti utilizzati dagli acconciatori per la prestazione dei servizi della persona».
Ciò in coerenza con l'art. 7 della Legge 04.01.1990 n. 1, che prescrive che «alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa
di cui alla Legge 11.06.1971 n. 426». Si osserva pertanto che la cessione dei prodotti cosmetici deve risultare accessoria e strumentale ad un trattamento estetico già preventivamente effettuato anche se non si può escludere la possibilità di una cessione preventiva, al fine di preparare e rendere più efficace il successivo trattamento.
Al contrario, la disposizione non si applicherà nei confronti, ad esempio di quei soggetti i quali espongono messaggi atti a pubblicizzare la vendita diretta al pubblico di prodotti cosmetici, i quali, pertanto, perderanno
la qualifica di "artigiano" a prescindere o dalla prevalenza o meno di tale attività rispetto alla caratteristica attività di prestazione di servizi. Per tali soggetti, infatti, l'attività di compravendita di beni perde i caratteri di
strumentalità e accessorietà rispetto alla professione principale, mentre è ravvisabile l'ormai ben nota concludenza dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori."
 
Re: parrucchieri. Per Alberto.

CORBEZZOLI!!!! QUANTO HAI SCRITTO!!!!
Sempre puntuale ed esaustivo! Ringrazio per i chiarimenti.
Mi permetti un appuntino, piccolo, piccolo?
parli di installazione del registratore di cassa. Ma se non ho preso una tranvata, dal 21/02/1997 l'art. 1 DPR 696/1996 ha stabilito l'equiparazione tra scontrino e ricevuta fiscale quindi non è necessaria l'installazione del registratore di cassa essendo indifferente l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino. O Sbaglio?
Nel caso della mia cliente lei compila in un'unica serie le ricevute fiscali, in sede di registrazione corrispettivi separariamo le vendite dei prodotti dai servizi.
Grazie
 
Re: parrucchieri. Per Alberto.

beh, grazie, quello è un articolo che trovai tempo fa studiando la cosa e che mi son tenuto da parte nelle mai banca dati... semplice taglia incolla che alla bisogna vien sempre utile ehhehe
si, son equiparati... ho detto registratore di cassa come prima risposta...

ciao....
 
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