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Parcella!!!!!!!!!!!!

J

Jessica

Ospite
Un geologo mio cliente ha fatturato ad un ente pubblico, inserendo come spesa non imponibile (art. 15) anche l'importo di vidimazione della parcella da parte dell'ordine di appartenenza (i geologi hanno questa spesa). Ora l'ente vuole invece che tale spesa sia inclusa nell'imponibile e assoggettata ad IVA. Qual'è la verità? e il riferimento normativo? Secondo me non si tratta di spese anticipate in nome e per conto perciò entrano nella base imponibile. E così?
 
Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, n. 3), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile
dell'Iva, tra l'altro, le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché
regolarmente documentate.
Con la risoluzione n. 180/E del 13 novembre 2001 è stato precisato che, per spese sostenute in nome e per conto
della controparte e regolarmente documentate, devono considerarsi quelle
risultanti da documenti intestati al committente del servizio al quale
vengono successivamente rimessi, al fine del conseguente rimborso, da parte
del prestatore del medesimo servizio. Soltanto in tale eventualità le somme
che vengono restituite al prestatore del servizio possono considerarsi alla
stregua di un rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della
controparte, ai sensi del citato art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972; in
caso contrario le medesime somme rimborsate costituiscono un vero e proprio
corrispettivo versato a fronte della prestazione di servizi resa.
Alla luce delle suesposte istruzioni, con riferimento al quesito, è chiaro che il rimborso richiesto al cliente a fronte delle somme anticipate dal professionista per conto del cliente stesso deve essere
assoggettato ad Iva, anche se tali anticipazioni sono contrattualmente
previste. E ciò in quanto viene a mancare il presupposto dell'esistenza del
documento intestato al committente del servizio.
Conseguentemente, nella fattispecie in esame, si è in presenza di una
prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. n.
633 del 1972, effettuata dal professionista nei confronti dei proprio
cliente, il cui compenso è rappresentato dal rimborso delle spese, ossia
dal reintegro dei costi sostenuti dallo stesso professionista che, nel caso
in cui non ricorrono i presupposti richiesti dal citato art. 15 del D.P.R.
n. 633, assume la natura di corrispettivo e come tale è rilevante agli
effetti dell'Iva.
Ti saluto,
Giampiero Della Nina
 
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