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pagamento precedente atto notaio

F

frizzi

Ospite
dal notaio quando si acquista una casa se il venditore dichiara che è stato precedentemente pagato per l'interno importo (esempio 2 o 3 anni prima) non ci sono problemi?
 
La domanda non è tanto chiara.

Stai chiedendo, di fatto, se è possibile pagare prima dell'atto l'intero importo, anche con lungo anticipo? Si.

ciao
 
e quindi il notaio al momento dell'atto non puo contestare il pagamento fatto in precedenza? l'importante è che i venditori dicano che sono stati pagati delle loro quote giusto?
 
e quindi il notaio al momento dell'atto non puo contestare il pagamento fatto in precedenza? l'importante è che i venditori dicano che sono stati pagati delle loro quote giusto?
 
e quindi il notaio al momento dell'atto non puo contestare il pagamento fatto in precedenza? l'importante è che i venditori dicano che sono stati pagati delle loro quote giusto?

[%sig%]
 
e quindi il notaio al momento dell'atto non puo contestare il pagamento fatto in precedenza? l'importante è che i venditori dicano che sono stati pagati delle loro quote giusto?

[%sig%]
 
direi di si, facendo comunque riferimento alle nuove norme in vigore dal 4/7/2006.

ciao
 
Commi 2, 3 ,4 e 23 bis –Valore degli immobili compravenduti.

Nelle compravendite di beni immobili la dichiarazione del prezzo basata solo sul valore catastale non è più valida. Infatti:
Per le vendite immobiliari assoggettate ad iva gli Uffici finanziari potranno accertare i corrispettivi indicati in atto e pretendere il tributo corrispondente al valore di mercato in materia di IVA. Con ciò vengono integrate le disposizioni sull’accertamento di cui all’art.54 del DPR 633/72 e l’art. 39 del DPR 600/73.
Contestualmente viene abrogato l’art.15 del DL n.41 del 1995 che consentiva al contribuente di mettersi al riparo dall’accertamento, ai fini Iva, per le vendite dei fabbricati di categoria A),B) e C), dichiarando semplicemente in atto un corrispettivo non inferiore al c.d. valore catastale dell’immobile.
La normativa in materia di imposta di registro che consentiva di ovviare ad eventuali rettifica da parte degli Uffici con la dichiarazione in atti del valore tabellare, ottenuto dalla rendita catastale, è valida esclusivamente per le compravendite tra privati che hanno ad oggetto unità abitative.
La legge di conversione, inoltre, in tema di rettificabilità della dichiarazione IVA, ha introdotto una nuova norma in base alla quale il valore del mutuo contratto per l’acquisizione dell’immobile è da considerarsi indice presuntivo del valore normale del bene.


Commi 21, 22, 22bis, 23 e 23ter

Compravendite immobiliari
Con la finanziaria 2006 sono state apportate modifiche in ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12.50% sulla plusvalenza derivante da cessioni immobiliari.
Era stato altresì imposto l’indicazione in atto della somma pattuita, fermo restante la tassazione ai fini dell’imposta di registro sul valore catastale e la riduzione del compenso notarile del 20%.
L’attuale normativa prevede comunque l’obbligo di indicare il prezzo pattuito ed eleva a 30% la riduzione del compenso notarile.
Inoltre per contrastare l’abuso di tali disposizioni viene stabilito che l’occultamento del corrispettivo pattuito determina l’applicazione dell’imposta sull’intero importo e la sanzione amministrativa dal 50 al 100%.
E’ previsto, inoltre, l’obbligo di dichiarare in atto le modalità di pagamento del corrispettivo, l’eventuale intervento di un mediatore e l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione nonché le modalità di pagamento della stessa con l’indicazione della partita iva e del codice fiscale dell’agente immobiliare.
La violazione di tali obblighi comporta una sanzione da € 500 a € 10.000 e ai fini dell’imposta di registro i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore.
A partire dall’1.1.2007 è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale per un importo non superiore ad un milione di euro per annualità.
Ai fini dell’imposta del registro è consentita la rettifica di valore per gli atti diversi da quelli stipulati fra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali artistiche e professionali aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

ciao
 
faccio presente che dal 3/10/06 l'imposta sostitutiva del 12,50% è elevata al 20%.

ciao
 
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