Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

pagamento con buoni lavoro (voucher)

Cari Colleghi, un dubbio interpretativo

Secondo voi, vista la normativa recentemente riformata, sul lavoro accessorio, un commerciante può utilizzare il sistema dei buoni lavoro (voucher) per retribuire un ragazzo di 30 anni che presterebbe la sua attività per 4 pomeriggi a settimana?
Il limite retributivo di 5.000 netti/annui sarebbe rispettato (400 netti al mese).
Il dubbio che mi sorge riguarda le caratteristiche del prestatore: secondo la normativa possono essere impiegati:
- studenti con meno di 25 anni
- pensionati
- disoccupati, lavoratori in mobilità o cassaintegrati
- titolari di altro contratto di lavoro part-time

Nel sito dell'Inps però trovo anche questa IMPORTANTE dicitura in un punto dell'elenco:
"altre categorie di prestatori
inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma."

Il ragazzo in questione è proprio INOCCUPATO ma non percepisce alcuna indennità di disoccupazione o cassa integrazione.
Secondo voi può rientrare nell'applicazione della normativa?

Vi ringrazio
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Salve arialibera, per quanto di domanda la risposta è positiva.
Ti riporto, per quanto di interesse, quanto pubblicato dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, in occasione dell'avvenuta proroga relativa al lavoro accessorio per l'anno 2011.
Gli inoccupati non titolari di trattamento di disoccupazione e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere lavoro con i voucher, al pari di qualsiasi altro soggetto, solo nelle attività espressamente elencate dal D.Lgs.n. 276/03 alle lettere a), b),c),d),f) (in parte) e h) del comma 1 art. 70.
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Grazie 1000 Domenico,
ma quindi secondo lei il sistema potrebbe essere adottato per il settore commercio e per un ragazzo di 30 anni INOCCUPATO, non percettore di misure di sostegno al reddito?
Dall'informativa sul sito dell'INPS sembra che in una situazione del genere (settore commercio) si possa impiegare solo:
- studenti con meno di 25 anni
- pensionati
- soggetti percettori di misure di sostegno al reddito
- lavoratori part-time
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

salve arialibera, chiedo scusa, ma nel fornire risposta affermativa è sfuggito il riferimento " un ragazzo di 30anni".
Evidente che nella fattispecie non può essere impiegato il giovane che abbia più di 25 anni.

Ti potrà essere utile, la risposta ad interpello da parte del Ministero del Lavoro nr. 42, del 14 Dicembre 2010 a oggetto:
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – utilizzo prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003.
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

salve arialibera, chiedo scusa, ma nel fornire risposta affermativa è sfuggito il riferimento " un ragazzo di 30anni".
Evidente che nella fattispecie non può essere impiegato il giovane che abbia più di 25 anni.

Ti potrà essere utile, la risposta ad interpello da parte del Ministero del Lavoro nr. 42, del 14 Dicembre 2010 a oggetto:
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – utilizzo prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003.

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Questo principio non esclude già l'applicazione di tale contratto al quesito posto da arialibera? Io non condivido la tesi di chi ritiene soddisfatta l'occasionalità con il limite reddituale annuo dei 5000 euro; per me occorre che la prestazione lavorativa non sia continuativa nel tempo. Ciao
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Questo principio non esclude già l'applicazione di tale contratto al quesito posto da arialibera? Io non condivido la tesi di chi ritiene soddisfatta l'occasionalità con il limite reddituale annuo dei 5000 euro; per me occorre che la prestazione lavorativa non sia continuativa nel tempo. Ciao

Salve marica, rispetto la tua tesi, ma non mi sento di condividerla.
Personalmente ritengo che il lavoro accessorio non esclude, data la sua caratteristica, la possibile utilizzazione nel lavoro subordinato, che nel lavoro autonomo.
Saluti domenico
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Salve marica, rispetto la tua tesi, ma non mi sento di condividerla.
Personalmente ritengo che il lavoro accessorio non esclude, data la sua caratteristica, la possibile utilizzazione nel lavoro subordinato, che nel lavoro autonomo.
Saluti domenico

ciao domenico.
Attenzione, però, non ho detto che il lavoro accessorio non possa essere utlizzato nel lavoro subordinato. Dico soltanto che è una forma di lavoro marginale atta a garantire una limitata tutela previdenziale a quei lavoratori al fine di contrastare il sommerso, tenendo conto però che ci sono nel sistema lavoristico italiano altre tipologie contrattuali che se sono calzanti alle fattispecie concrete debbono essere adoperate.

Questo è un passaggio della circolare inps 88/2009:
Si ricorda del resto che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e "accessorie‟, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Nel caso proposto da arialibera la tipologia contrattuale tipica è quella del lavoro part/time orizzontale che come sai ha una sua compiuta disciplina e a questa forma di lavoro, a mio parere, si deve ricondurre il detto caso. In altre parole sia dalla lettura della norma e sia dalle circolari il lavoro accessorio è una forma di lavoro residuale e marginale.
Certo ognuno poi fa come crede, tuttavia è sempre opportuno cogliere la vera ratio con un’interpretazione sistematica piuttosto che con un’interpretazione meramente letterale.
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Scusami marica, non ti seguo.

Sostieni forse che altra caratterizzazione contrattuale diversa da quella in argomento (part-time verticale), sarebbe stata, al contrario, compatibile con il lavoro accessorio?.
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Scusami marica, non ti seguo.

Sostieni forse che altra caratterizzazione contrattuale diversa da quella in argomento (part-time verticale), sarebbe stata, al contrario, compatibile con il lavoro accessorio?.

capita che io non sia seguita... non ne faccio un dramma :D
il lavoro occasionale accessorio è una tipologia di lavoro vicina al lavoro autonomo dal punto di vista giuridico (quindi parente stretto del lavoro autonomo ex art 2222 c.c.). E' importante dare il giusto peso al termine occasionale e accessorio cioè ai dui aggettivi che qualificano siffatto contratto. Occasionale è quel lavoro non continuativo nel tempo, svolto di tanto in tanto; non è possibile per l'interprete (e mi pare che l'Inps con la circolare da me postata in precedenza sembra darmi ragione) pensare di definire l'occasionalità soltanto col mero limite economico dei 5000 euro netti annui e prescindere dagli altri parametri sintomatici della subordinazione (quali vincolo dell'orario di lavoro, direttive del datore di lavoro ecc. che la cassazione più volte ha evidenziato). Altrimenti prendo un giovane di 23 anni lo faccio lavorare a turni forzati sui cantieri edili per 2 mesi, riconoscendogli la retribuzione netta di eur 4000 e, stando a quello che scrivi, coi voucher ho assolto a tutti gli adempimenti assicurativi-previdenziali previsti per i lavoratori subordinati :eek: Inoltre, il lavoro occasionale deve essere accessorio e cioè residuale o marginale non riconducibile ad altre forme di lavoro. Ripeto per il caso proposto da arialibera io vedo una prestazione lavorativa non occasionale e pertanto a prescindere dal requisito soggettivo del lavoratore non ci sono i presupposti per il lavoro occasionale accessorio.
 
Riferimento: pagamento con buoni lavoro (voucher)

Allora supponiamo che il mio cliente abbia bisogno di un aiuto solo in momenti occasionali, ossia quando deve assentarsi per approvvigionarsi da fornitori fuori, oppure qualche sabato pomeriggio quando si prevede un maggior afflusso di clientela.
Allora questo non ricade nella tipologia di lavoro accessorio??
Mi sembra assurdo che per 2-3 giorni al mese in media io sia obbligata ad assumere un dipendente!! Vista la possibilità dei buoni lavoro, emanata proprio con l'intento di sanare il lavoro irregolare, penso che si possa adattare al mio caso.
Vi riporto il link dell'Inps, dove si evince chiaramente che il lavoro accessorio può essere utilizzato PER QUALUNQUE TIPOLOGIA IN TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI da privati, aziende, additittura enti locali, scuole e università!!!
Ora, e torno al punto d'inizio della mia discussione, si tratta di capire se tale tipologia si può adattare alle caratteristiche del ragazzo che ho descritto, non essendo universitario, nè in possesso di forme di sostegno al reddito e nemmeno in possesso di un contratto di lavoro part-time.
Mi farebbe piacere conoscere le vostre opinioni, magari mi ero spiegata male all'inizio
 
Alto