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pagamento cartella esattoriale in pendenza di ricorso

Salve a tutti!
Ringraziando anticipatamente per l'interessamento, sono a sottoporVi il seguente quesito:
il pagamento di una cartella esattoriale non sospesa in pendenza di ricorso tributario comporta l'inammissibilità o un pregiudizio per lo stesso?
Dico questo perché dopo il deposito di un ricorso per un bollo auto contro la Regione (e non contro Equitalia) mi è arrivata una comunicazione di Equitalia con la quale mi si intimava di pagare entro 120 giorni, trascorsi i quali potranno proseguire con pignoramenti e misure cautelari.
Io non ho richiesto la sospensione della cartella, e quindi ora rischio che nelle more della decisione della CPT mi arrivino atti esecutivi da Equitalia.
Posso pagare intanto oppure questo comporterebbe una rinuncia implicita al ricorso?
Se si, che cosa mi consigliate?
Grazie!
 
L'impugnazione della cartella esattoriale non sospende la riscossione. Pertanto, nel caso in cui l'istanza di sospensione ex art. 47 dlgs 546/92 non venga accolta, il concessionario legittimamente mette in atto le azioni necessarie a recupero del credito. Ciò posto, devi pagare la cartella per evitare le azioni cautelari/esecutive, ma ciò non significa che pagando rinunci implicitamente al ricorso, atteso che devi pagare perchè te lo impone la legge. Il processo, dunque, va avanti. Saluti.
 
grazie per la risposta! Un'ulteriore curiosità: se invece la cartella l'avessi pagata PRIMA dell'impugnazione della stessa? L'impugnazione sarebbe stata inammissibile?
 
Il pagamento della cartella non costituisce acquiescenza alla pretesa.
Ovviamente se si intende impugnare la cartella si cercherà di evitare il pagamento proponendo, in sede di ricorso ovvero separatamente, istanza di sospensione cautelare ex art. 47 Dlgs 546/92. Solo dopo l'eventuale rigetto dell'istanza da parte del giudice tributario, allora si procederà con il pagamento della cartella, pena l'adozione da parte di Equitalia delle azioni esecutive perché, come ho già scritto in precedenza, in caso di proposizione del ricorso la sospensione non si ferma.
Infine vorrei aggiungere che se la cartella è soggetto all'obbligo di reclamo/mediazione ex art. 17-bis Dlgs 546/92, qui opera la sospensione ex lege di 90 gg. (art. 17-bis c. 9-bis Dlgs 546/92).
Saluti.
 
Il pagamento della cartella non costituisce acquiescenza alla pretesa.
Ovviamente se si intende impugnare la cartella si cercherà di evitare il pagamento proponendo, in sede di ricorso ovvero separatamente, istanza di sospensione cautelare ex art. 47 Dlgs 546/92. Solo dopo l'eventuale rigetto dell'istanza da parte del giudice tributario, allora si procederà con il pagamento della cartella, pena l'adozione da parte di Equitalia delle azioni esecutive perché, come ho già scritto in precedenza, in caso di proposizione del ricorso la sospensione non si ferma.
Infine vorrei aggiungere che se la cartella è soggetto all'obbligo di reclamo/mediazione ex art. 17-bis Dlgs 546/92, qui opera la sospensione ex lege di 90 gg. (art. 17-bis c. 9-bis Dlgs 546/92).
Saluti.

grazie ancora!!
 
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