i soci posson prelevare utili solo se realmente conseguiti vedi l'art. 2303 cc
Artt. 2303 - 2306 - 2621 C.C.
Art. 39 D.P.R. 29.09.1973 n. 600
Particolarmente delicato si presenta il compito del consulente nel caso in cui i soci della S.n.c. o della S.a.s. intendano procedere al prelievo, sia in via anticipata sia a consuntivo, di somme di denaro a titolo di distribuzione
di utili. Con riguardo ad entrambe le società, occorre infatti osservare che i prelievi da parte dei soci sono consentiti solo nei limiti degli utili realmente conseguiti, mentre se si verifica una perdita del capitale sociale nessun prelievo è consentito sino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. In virtù di tali considerazioni, il prelievo di utili in corso di formazione, è sconsigliabile, eccezione fatta per il caso in cui la particolare imponenza degli stessi e la prevedibile assenza di rischio non induca a ritenere ragionevolmente che l'utile dell'esercizio non potrà comunque risultare inferiore ai prelievi.
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