Salve Luca, non sono certo di aver compreso la domanda ( se il caso farai sapere).
L'art.1 c.26 Legge nr. 92/2012 ( riforma lavoro), disciplina le c.d partite iva in monocommittenza, facendo riferimento “alle prestazioni rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Si tenga conto che l'attività prestata (salvo prova contraria del committente), viene considerata, in via presuntiva, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora accertate almeno due delle condizioni in appresso indicate:
1) che la collaborazione con il medesimo committente abbia
una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
2) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80%
dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
3) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Tuttavia, la presunzione di cui sopra, non opera quando “la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
“quando la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un
reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3 della L. n.
233/1990 ( nuovo art. 69-bis, c. 2 del D.Lgs. n. 276/2003).
Per quanto sopra, segnalo per un approfondimento la Circolare Ministero del Lavoro del 27-12- 2012, nr. 32
Saluti Domenico