L'utilizzo del mod. 69 per l'annualità successiva è riferita all'esempio a pag. 35, nel caso in cui cioè per l'annualità precedente (nell'esempio 1 Aprile 2011-31 Marzo 2012) non si intende esercitare l'opzione ma la si intende esercitare appunto dall''annualità successiva.
La circolare del 1 giugno a pag.35 recita:
"Se l'opzione (quindi l'opzione per la cedolare è già stata esercitata) è riferita anche ai canoni relativi alla prima annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012 ecc.". Io interpreto, correggetemi se mi sbaglio, che la prima annualità è già assoggettata a cedolare. Quello che non mi torna, invece, è perché l'anno seguente (sempre annualità successiva, bada bene) io debba utilizzare il modello 69 per confermare tale opzione. Il modello 69 - limitatamente all'anno 2011 - non deve essere utilizzato in caso di semplice pagamento di una annualità successiva, infatti non contiene una casella ANNUALITA' nel quadro A - Tipologia dell'atto (d'altronde, ci si comportava così anche prima del provvedimento del 7 aprile: si portavano all'ADE
solo le proroghe! Perchè adesso ci si dovrebbe comportare in modo diverso?). Le cose cambiano - parrebbe -l'anno prossimo. A partire dal 2012 il modello 69 (è probabile che lo stesso venga modificato) dovrà essere utilizzato anche per le ANNUALITA' dell'imposta del registro.
Piuttosto, leggendo attentamente la circolare del 1° giugno, e considerando che la cedolare è legata all'annualità contrattuale, nel caso di specie, contratto seconda annualità 1° novembre 2010 - 31 ottobre 2011, io temo che gli aggiornamenti ISTAT relativi a tale periodo siano da considerare acquisiti ed entrino nel calcolo della cedolare. Perciò ocirne, a mio parere, non dovrà restituire nulla gli inquilini.