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Operazione esenti art. 15

emos74

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Un'impresa che svolge attività di revisione di autoveicoli, versa per ogni seduta un importo quale rimborso spese per i funzionari della motorizzazione civile che sovrintendono alle operazioni di revisioni presso la sede dell'impresa.
Questo importo può essere riaddebitato al cliente in fattura quale importo esente art. 15, ovvero deve essere assoggettato ad iva.
L'impresa versa l'importo alla Banca d'Italia la quale rilascia quietanza che deve essere prodotta per la prenotazione della seduta di revisione (è relativo alle spese per il distacco dei funzionari della motorizzazione).
 
Riferimento: Operazione esenti art. 15

Un'impresa che svolge attività di revisione di autoveicoli, versa per ogni seduta un importo quale rimborso spese per i funzionari della motorizzazione civile che sovrintendono alle operazioni di revisioni presso la sede dell'impresa.
Questo importo può essere riaddebitato al cliente in fattura quale importo esente art. 15, ovvero deve essere assoggettato ad iva.
L'impresa versa l'importo alla Banca d'Italia la quale rilascia quietanza che deve essere prodotta per la prenotazione della seduta di revisione (è relativo alle spese per il distacco dei funzionari della motorizzazione).

Premesso che "esente art. 15" non è corretto in quanto con l'art. 15 si parla di operazioni "escluse", si opera tale esclusione solo in caso di spese fatte in nome e per conto di terzi per cui se avevte fattura a voi intestata le spese non ricadono nell'esclusione, diverso è se la spesa è intestata a terzi per cui anticipate l'esborso. Il tutto va naturalmente documentato.
 
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