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Oneri Cassa di Previdenza

F

Federico

Ospite
<HTML>Sul Sole24ore di sabato 24 marzo 2001, a pag. 21, è pubblicato un articolo sulla sentenza della Cassazione, secondo la quale i contributi pagati alla Cassa di Previdenza da parte dei professionisti non costituiscono oneri deducibili, bensì componenti negativi del reddito professionale. Ciò comporta che gli stessi non vanno più inseriti nel quadro N ma nel quadro E. La differenza è di non poco conto, tenuto presente che sul reddito professionale si calcola l'IRAP, in tal modo i contributi costituiscono un componente negativo anche ai fini IRAP. Come dovremo comportarci per la comunicazione dei redditi alla Cassa? Gli stessi dovranno essere comunicati al netto dei contributi versati l'anno precedente, come risulterà dal quadro E? In tal caso il risparmio fiscale è decisamente elevato (oltre all'
irap, l'8% per i Dottori Commercialisti, il 10% per gli Avvocati, il 12,5% per i medici, ecc.).</HTML>
 
<HTML>Effettivamente sarebbe una novità decisamente allettante, il mio consiglio è comunque di leggere attentamente la sentenza e conseguentemente valutare l'opportunità di adottare questo "nuovo regime" ed infine non disdegnare un sicuro pronunciamento da parte delle Casse degli Ordini.</HTML>
 
<HTML>La tesi sconvolge situazione consolidata.
Senz'altro sussiste il vantaggio economico.
La tesi stride peraltro col pricipio della distinzione tra sfera personale e sfera professionale/imprenditoriale.
Ed i contributi previdenziali attengono alla sfera personale.</HTML>
 
<HTML>E' vero. Ma allora perchè al dipendente calcoliamo l'Irpef sull'importo al NETTO degli oneri previdenziali? Ci sono due metri e due misure?</HTML>
 
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