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OMESSI VERSAMENTI

C

Corrado

Ospite
<HTML>Anche l'emendamento presentato sulla sanatoria dei versamenti omessi evidenzia ancora una volta che il condono è tagliato su misura solo a favore degli evasori totali.
La legge sarebbe dovuta venir incontro a chi ha dichiarato correttamente, ma poi ha omesso i versamenti (probabilmente per mancanza di liquidità), concedendo la possibilità di rateizzare in maniera ragionevole e non fissando delle scadenze troppo ravvicinate per i pagamenti.
Chi non ha potuto pagare ai tempi, difficilmente riuscirà a recuperare liquidità per aderire alla sanatoria.</HTML>
 
<HTML>hai perfettamente ragione!!!

in questo mondo di ladri....si premiano i ladri!!!!</HTML>
 
<HTML>dove posso leggere il testo dell'emendamento ? se non c'è possibilità di rateizzazione cosa prevede? grazie mille.</HTML>
 
RE: OMESSI VERSAMENTI URGENTE!!

<HTML>c'e un emendamento per gli omessi versamenti????? quaNDO quale??? per favore rispondetemi.</HTML>
 
RE: OMESSI VERSAMENTI URGENTE!!

<HTML>dove si puo trovare il testo dell' emendamento per gli omessi versamenti? chi mi aiuta ha decifrare questo emendamento è se è stato approvato.</HTML>
 
RE: OMESSI VERSAMENTI URGENTE!!

<HTML>non si sa ancora con sicurezza.....
se ne dicono di tutti i tipi
a me al telefono l'agenzia delle entrate ha assicurato che se non ho avuto la comunicazione bonaria allora posso condonare secondo una definizione agevolata e quindi pagare solo le aliquote previste rispetto alla cifra complessiva.

In altre parti, come qui sul forum, si dice che la disposizione, se approvata nel testo proposto, prevede il pagamento
entro il 16 aprile 2003 di quanto dovuto senza l'applicazione
di intessessi e sanzioni.
Se l'importo dovuto supera i 3.000 euro per le persone fisiche ed i 6.000 euro per gli altri soggetti ( società) l'importo eccedente,
maggiorato degli interessi, potrà essere versato in due rate
entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004.

Non mi pare affatto un condono, quanto una presa per i fondelli</HTML>
 
RE: OMESSI VERSAMENTI URGENTE!!

<HTML>il testo dell'emendamento era sul "sole 24 ore" di ieri, giovedì 30 gennaio</HTML>
 
RE: emendamento presentato

<HTML> "Art. 5-sexies.
(Definizione dei ritardati od omessi versamenti).
1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 e entro il 20 giugno 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi, del 3 per cento annuo. "
VISTO L'EMENDAMENTO? SECONDO VOI SI DEVE VERSARE LA SOMMA ECCEDENTE OLTRE I 3 O 6 MILA EURO ? INTERPRETATECELO! GRAZIE.</HTML>
 
RE: emendamento presentato

<HTML>Ho sentito che i ruoli vengono prolungati da data 1997 a 2000, anzichè da data 1997 a giugno 1999. Si tratta di un'informazione giusta?</HTML>
 
RE: emendamento presentato

<HTML>Stando così le cose (come dice l'emendamento) tanto vale aspettare che esca la cartella e poi chiedere la rateazione.</HTML>
 
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