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Omaggi

O

Ogeid

Ospite
Come tutti gli anni nel mese di dicembre vengono i dubbi su come contabilizzare i beni omaggio dei miei clienti (sia ai fini Iva che ai fini II.DD.)
Trattasi di calendari, vini, agende, ecc.
Facciamo un ripasso assieme?
 
Devi spesarle fra le spese di rappresentanza.
Se hanno un valore unitario inferiore ad €25,82 puoi detrarre l'iva e il costo. Se superiori l'iva è indetraibile ed il costo è deducibile per un terzo e nell'arco di 5 anni.
La contabilizzazione sarà
diversi a FORNITORE
SPESE DI RAPPRESENTANZA (Inf.25,82 )
IVA A CREDITO
per il primo caso
diversi a FORNITORE
SPESE DI RAPPRESENTANZA (Sup25,82)
IVA INDETRAIBILE
 
Ma per poter benificiare della detrazione iva, non è obbligatorio l' emissione del D.D.T.?Io registro come iva indetraibile, non emetto D.D.T. e metto tutto ad omaggi per cui deduco tutto nello stesso anno...non è che sto sbagliando tutto...
 
sono d'accordo con Stefano, ma anch'io consiglio di emettere il DDT anche per i beni di importo inferiore a € 25,82.
E se i beni omaggiati sono prodotti alimentari di costo unitario inferiore a € 25,82 come devo comportarmi per l'IVA? L'Iva pagata per l'acquisto di prodotti alimentari da imprese che non ne fanno commercio, non è sempre indeducibile ?
 
per elisa:

In generale, quando non viene detratta l’Iva per l’acquisto o la produzione di beni destinati a essere omaggiati, la successiva cessione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva, di conseguenza la cessione gratuita del bene non richiede alcun adempimento.
Tuttavia, dal momento che non esiste fattura e per vincere la presunzione di cessione a titolo oneroso dei beni consiglio di: compilare comunque il ddt con la dicitura «Omaggi», con la precisazione che si tratta di operazione fuori campo Iva, o, in alternativa di registrare a scopo cautelativo la cessione sul registro degli omaggi riportando i beficiari e i beni omaggio.

ciao
 
L’art. 19-bis1, lett. f) prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa.
Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a e 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza (C.M. 19.06.2002, n. 54/E, p. 16.6).
 
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