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Nuovamente Reverse Charge!

Gio.

Utente
Ancora un flash sul R.C. sulla base dell'ultima Risoluzione:
:D
Il “reverse charge” in edilizia (art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) si applica nel rapporto tra fornitore di beni e impresa a cui viene affidata la posa in opera degli stessi a condizione che, a monte, tra il fornitore stesso e l’impresa appaltatrice (sua cliente) si configuri un contratto di subappalto (ovvero un contratto d’opera) e non di mera fornitura.

Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui siano contemporaneamente forniti beni e prestati servizi, per individuare correttamente la tipologia di contratto posto in essere (fornitura o appalto), occorre fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di facere.

Queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 148/E del 28 giugno 2007, che affronta alcuni aspetti operativi nell’applicazione del “reverse charge”, in presenza di una società che esercita la propria attività con codice riconducibile alla Sezione F della classificazione ATECOFIN 2004 (45.25.0 “Altri lavori speciali di costruzione”) e che pone in essere:

- contratti di fornitura di beni con posa accessoria nei confronti di imprese di costruzione appaltatrici;

- contratti d’appalto (di cui all’art. 1655 del Codice civile) o d’opera (di cui all’art. 2222 del Codice civile) con le imprese artigiane a cui affida la posa in opera dei beni.

L’Amministrazione, a tal proposito, chiarisce che il “reverse charge” non si applica:

- al rapporto tra l’impresa fornitrice dei beni e le imprese di costruzioni appaltatrici, in quanto trattasi di contratto di fornitura di beni con posa in opera accessoria [1] e non di subappalto;

- al rapporto tra l’impresa fornitrice dei beni e le imprese alle quali affida la posa in opera, dato che il contratto a monte, tra l’impresa appaltatrice e l’impresa che effettua la fornitura, non si configura come contratto di subappalto, ma di fornitura.

Per la distinzione tra un contratto di fornitura con posa in opera (in cui sussistono contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni) ed un contratto d’appalto, l’Agenzia delle Entrate, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare (che caratterizza la fornitura) o quella di facere (che caratterizza l’appalto), rinvia alla volontà contrattualmente espressa dalle parti.
:sun:
 
Riferimento: Nuovamente Reverse Charge!

Oltre a quanto postato da Gio in ultimo altrà novità sempre sul RC con risoluzione 154 del 5 luglio 2007!

Sintesi
"Il meccanismo del reverse-charge è applicabile alle prestazioni relative all'attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari. Nessuna rilevanza assume la circostanza che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato o da una impresa edile."

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebdbb4096e7c7b8/risoluzione_154.pdf
 
Reverse Charge e sistemi di allarme

Ancora novità sul RC con la risoluzione 164 dell'11 luglio

Sintesi
L'attività di installazione di impianti di allarme eseguita in subappalto rientra tra le prestazioni cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), se entrambi i soggetti (appaltatore e subappaltatore) svolgono una delle attività indicate nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin. Il meccanismo non si applica invece nel caso in cui l'attività di installazione sia eseguita per conto di una società produttrice di allarmi che vende i suoi prodotti direttamente al cliente finale. E' questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 164/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate ha risposto all'istanza di interpello presentata da un'impresa operante nel settore dei sistemi di allarme.
 
Riferimento: Reverse Charge e sistemi di allarme

Ancora novità sul RC con la risoluzione 164 dell'11 luglio

Sintesi
L'attività di installazione di impianti di allarme eseguita in subappalto rientra tra le prestazioni cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), se entrambi i soggetti (appaltatore e subappaltatore) svolgono una delle attività indicate nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin. Il meccanismo non si applica invece nel caso in cui l'attività di installazione sia eseguita per conto di una società produttrice di allarmi che vende i suoi prodotti direttamente al cliente finale. E' questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 164/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate ha risposto all'istanza di interpello presentata da un'impresa operante nel settore dei sistemi di allarme.

Ciao Gio, come la mettiamo? Affinché si configuri operazione in regime di reverse-charge deve essere la prestazione oggetto dell'operazione a rientrare nell'ambito della sezione F dei codici Atecofin 2004 oppure sia l'appaltante che il subappaltatore devono svolgere una delle attività indicate in tale sezione indipendentemente dal tipo di prestazione?:p
Buona serata.
 
Riferimento: Reverse Charge e sistemi di allarme

Ciao Rocco,
non ci azzecca col RC, ma se consideri che tra non molto si potranno aver i cognomi interscambiabili ossia usare o quello del padre o quello della madre o entrambi, pensi che una quisquilia del tipo
"deve essere la prestazione oggetto dell'operazione a rientrare nell'ambito della sezione F dei codici Atecofin 2004 oppure sia l'appaltante che il subappaltatore devono svolgere una delle attività indicate in tale sezione indipendentemente dal tipo di prestazione"
sia cosa da chiedere? :p

Ma dai come conviene si fa no? D'altronde in ITALIA le norme si fanno e si rifanno (non c'è mai certezza) :p
 
Riferimento: Reverse Charge e sistemi di allarme

Ciao Gio, come la mettiamo? Affinché si configuri operazione in regime di reverse-charge deve essere la prestazione oggetto dell'operazione a rientrare nell'ambito della sezione F dei codici Atecofin 2004 oppure sia l'appaltante che il subappaltatore devono svolgere una delle attività indicate in tale sezione indipendentemente dal tipo di prestazione?:p
Buona serata.

Ciao Rocco, ormai mi sono gia' espresso in merito e la Risoluzione n.148/E rafforza la tesi che affronta alcuni aspetti operativi dell'applicazione del R.C. in presenza di una societa' che esercita' la propria attivita con codice riconducibile (occhio la riconducibile) alla sezione F della classificazione ATECOFIN 2004 (45.25.0 altri lavori speciali di costruzione) SEMPRE LA PRESTAZIONE A MONTE!!!!
Buona serata ciao:sun:
 
Riferimento: Reverse Charge e sistemi di allarme

Ciao Rocco,
non ci azzecca col RC, ma se consideri che tra non molto si potranno aver i cognomi interscambiabili ossia usare o quello del padre o quello della madre o entrambi, pensi che una quisquilia del tipo
"deve essere la prestazione oggetto dell'operazione a rientrare nell'ambito della sezione F dei codici Atecofin 2004 oppure sia l'appaltante che il subappaltatore devono svolgere una delle attività indicate in tale sezione indipendentemente dal tipo di prestazione"
sia cosa da chiedere? :p

Ma dai come conviene si fa no? D'altronde in ITALIA le norme si fanno e si rifanno (non c'è mai certezza) :p

Hai ragione, non è che adesso cerchiamo il pelo nell'uovo! Siamo in Italia.....
Volevo un po' provocare Gio su un argomento a lui caro....e naturalmente la risposta non si è fatta attendere.:D
Buona serata ragazzi.
 
ENTRATA IN VIGORE Reverse Charge!

Cortesemente,
:s-sault:
potete comunicarmi a partire da quando è entrato in vigore il Reverse Charge nel settore dell'edilizia?

O siamo ancora in attesa di qualche autorizzazione della comunità europea?

Vi ringrazio,

Claudio :smile1:
 
Riferimento: ENTRATA IN VIGORE Reverse Charge!

A partire dall'1/1/2007 è obbligatoria l'applicazione del r.c.
 
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