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nucleo fiscale

V

valeria

Ospite
vorrei un consiglio sulla seguente questione:
io sono legalmente separata e ho una figlia a mio carico completo che ha
25 anni ..
ho dovuto spostare la residenza ,da torino dove lavoro come insegnante e
vivo, a genova a casa di mia madre ( che è di sua proprietà) perche dopo
la separazione abito in una casa dove ho dfficoltà ,per tipo di contratto,
a mettere la residenza. e di questa casa pago un regolare affitto con
contratto a mio nome.

mia figlia studia a roma ,ma anche lei ha la residenza presso mia madre a
genova,perchè non può metterla dove vive nemmeno lei..
ora io vorrei saper se posso creare fiscalmente un gruppo famigliare a parte
( io e mia figlia) anche se figuriamo abitare con mia madre( anche se in
realtà non è vero) per evitare un comulo di reddito ,che in realtà non c'è
,oppure siamo costretti a fare nucleo con lei ,in quanto io sono legata a
lei appunto da vincoli di parentela??
grazie tanto per la risposta

[%sig%]
 
Se ti riferisci alla normativa sull'assegno al nuclo famigliare (anf) ti riporto un articolo del sole 24 ore abbastanza recente.
Spero ti possa essere utile
Ciao

mensili). Il nucleo familiare è composto dai seguenti soggetti:
* richiedente l'assegno per il nucleo familiare appartenente alle categorie tutelate;
* coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
* figli legittimi ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge, gli affidati a norma di legge), di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limiti di età, se si trovino, a causa di infermità
o di difetto fisico e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
* i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, che sono appunto equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati (circolari
Inps 195/99, 213/2000 e 146/2001);
* fratelli, sorelle e nipoti ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 818/1957, con meno di 18 anni, ovvero, senza limiti di età, se inabili assolutamente e permanentemente a un proficuo lavoro, purché orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità).
L'articolo 2, comma 8, della legge 153/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona quando sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia meno di 18 anni oppure si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. L'Inps (circolare 98/1998), aderendo a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 7668 del 1996, ha precisato che il nucleo familiare può essere composto anche dal solo coniuge superstite, ovviamente, se minorenne o maggiorenne inabile (a causa di
infermità o difetto fisico o per l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro). In tal caso si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.
L'articolo 2 della legge 153/1988 rinvia alla normativa del Testo unico delle norme sugli assegni familiari per quanto non espressamente disposto. Si richiamano, quindi, i seguenti casi di equiparazione ai figli secondo la disciplina del Testo unico sugli assegni familiari: figli naturali del coniuge, da questi regolarmente riconosciuti sia prima che dopo il matrimonio; minori regolarmente affidati al coniuge in epoca anteriore al matrimonio.
L'individuazione dei componenti il nucleo familiare va fatta con riferimento al richiedente l'assegno.
I soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi. Questo significa che per individuare i componenti di uno stesso nucleo familiare può occorrere eventualmente più di uno stato di famiglia.

...

[%sig%]
 
grazie ma purtroppo non mi riferivo a quello ,ma se posso costituire un nucleo fiscale proprio scorporato da mia madre..
cioè se lei si può fare un 740 per i fatti suoi e io un 730 per i miei
 
Certamente che lei si può fare un 740 per i fatti suoi e io un 730 per i tuoi, questo indipendentemente dalla residenza...
 
tU E TUA FIGLIA SIETE UN NUCLEO FAMILIARE A PARTE, DAL PUNTO DI VISTA DEI FAMILIARI A CARICO E DEL REDDITO FAMILIARE. TU DEVI DICHIARARE ATTRAVERSO IL 730 (SE S LUGLIO ERI DIPENDENTE) E SE TUA FIGLIA NON HA GUADAGNATO PIù DI 2840 EURO NEL 2003 è TOTALMENTE A TUO CARICO. vALE LO STESSO DISCORSO PER UN FAMILIARE.
 
Vorrei sapere se la suocera convivente fa parte del nucleo familiare ai della determinazione del reddito familiare per l'esenzione dal pagamento del tiket saniario. Grazie
Pasquale Palleschi
Mantova 25/9/04
 
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