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nota spese

electra84

Utente
Ditta individuale. Per avere giustificativo di alcune spese sostenute dall'imprenditore e cmq inerenti all'attività, il commercialista mi fa predisporre delle note spese ad es. per ricariche cellulare o pedaggi autostradali allegando gli scontrini alla nota spese.

In prima nota cassa solitamente in data in cui è sostenuta l'operazione faccio un' uscita di cassa con descrizione " pagato pedaggio stradale" oppure "pagato ricarica"..
Questo metodo è corretto per chiudere il conto della nota spese?
Essendo ditta individuale non è che avvenga un vero e proprio rimborso...
 
Riferimento: nota spese

ricevute non nominative di ricariche e ricevute non nominative di pedaggi fiscalmente non sono giustificativi fiscalmente idonei

opta per farti fatturare i pedaggi e/o le viacard e farti fatturare le ricariche dei cellulari

in questo caso il giustificativo essendo nominativo è fiscalmente idoneo, al massimo poi si potrebbe discutere sull'inerenza della spesa rispetto all'attività effettivamente esercitata
 
Riferimento: nota spese

Sapevo che se inseriti in nota spese potevano essere deducibili.. certo il titolare deve dimostrare l'inerenza..
Preciso che per i pedaggi esiste la fattura nominativa allegata alla nota spese solo che è intestata a lui come privato , mentre sulla ricarica telefonica c'è il num. di telefono del cellulare in carico alla ditta..

ma per il mio quesito del primo post che dici?
è corretta la scrittura contabile o va indicato qualcos'altro?
 
Riferimento: nota spese

la scrittura è corretta ma fiscalmente la nota spese non vale nulla per quanto riguarda la ricarica e per quanto riguarda la fattura presumo telepass del soggetto privato, una volta verificata l'inerenza al massimo il fisco ti tollera una deducibilità al 50%
 
Riferimento: nota spese

per le ricariche:

L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).
 
Riferimento: nota spese

l'idoneità del giustificativo non la si dimostra con uno scontrino riportante il numero di telefono di una scheda ricaricabile anche se intestata al soggetto persona fisica titolare di ditta individuale

ma se caratterialmente sei de coccio inoltra richiesta di interpello

Agenzia delle Entrate - Guida all'utilizzo dell'interpello

se ti rispondono positivamente e/o non ti rispondono dopo 120 gg , sei legittimata a fare quello che vuoi che ti venga detto.
 
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