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nota credito a seguito di fallimento

E

Emanuele

Ospite
Una ditta può emettere nota credito per recuperare l'Iva a suo tempo addebitata in varie fatture a un suo cliente dichiarato fallito nel corso del 2004. La ditta in questione si è insinuata al passivo del fallimento del cliente. La domanda è la seguente: al punto 2.a)a) la circolare n. 77 del 17-04-2000 mi dice che la nota di credito può essere emessa a partire dal momento in cui diventa esecutivo il piano di riparto (scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stesso) OVVERO a partire dal momento in cui si considera chiuso il fallimento, se il piano di riparto non c'è.
La mia interpretazione è questa: se non c'è il piano di riparto devo aspettare la chiusura del fallimento; se la procedura fallimentare ha previsto un piano di riparto posso già emettere nota di credito (e quindi portare in detrazione l'Iva) a partire dal momento in cui diventa esecutivo tale piano di riparto, SENZA QUINDI ASPETTARE la chiusura finale del fallimento.
E' corretta questa mia interpretazione?
Grazie in anticipo.
 
Mi sembra corretto.
La nota di credito, poi, andrà emessa con imponibile e iva, non per la sola iva, come spesso succede. Ma questo esula dalla domanda ;)

[%sig%]
 
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