E
Emanuele
Ospite
Una ditta può emettere nota credito per recuperare l'Iva a suo tempo addebitata in varie fatture a un suo cliente dichiarato fallito nel corso del 2004. La ditta in questione si è insinuata al passivo del fallimento del cliente. La domanda è la seguente: al punto 2.a)a) la circolare n. 77 del 17-04-2000 mi dice che la nota di credito può essere emessa a partire dal momento in cui diventa esecutivo il piano di riparto (scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stesso) OVVERO a partire dal momento in cui si considera chiuso il fallimento, se il piano di riparto non c'è.
La mia interpretazione è questa: se non c'è il piano di riparto devo aspettare la chiusura del fallimento; se la procedura fallimentare ha previsto un piano di riparto posso già emettere nota di credito (e quindi portare in detrazione l'Iva) a partire dal momento in cui diventa esecutivo tale piano di riparto, SENZA QUINDI ASPETTARE la chiusura finale del fallimento.
E' corretta questa mia interpretazione?
Grazie in anticipo.
La mia interpretazione è questa: se non c'è il piano di riparto devo aspettare la chiusura del fallimento; se la procedura fallimentare ha previsto un piano di riparto posso già emettere nota di credito (e quindi portare in detrazione l'Iva) a partire dal momento in cui diventa esecutivo tale piano di riparto, SENZA QUINDI ASPETTARE la chiusura finale del fallimento.
E' corretta questa mia interpretazione?
Grazie in anticipo.