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Normativa fiscale contratti locazione immobili

Silvan

Utente
Ai sensi dell'articolo 26 TUIR, al comma 1: I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Nel caso in cui, nella fattispecie di cui sopra, si trattasse di un fabbricato industriale, è applicabile la medesima normativa prevista dall'articolo 26 del TUIR?

Grazie
 
Riferimento: Normativa fiscale contratti locazione immobili

Per quanto riguarda i privanti non imprenditori la tassazione degli immobili, industriasli o abitativi, è disciplinata dalle norme del titolo I, capo II del Tuir.
In altre parole, anche agli immobili industriali, si applica l'art. 26 Tuir con la conseguenza che i redditi fondiari sono tassabili indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
La recuperabilità delle imposte versate sui canoni non percepiti a seguito di procedimento di sfratto è limitata ai soli contatti di locazione ad uso abitativo.
 
Riferimento: Normativa fiscale contratti locazione immobili

... Nel caso in cui, nella fattispecie di cui sopra, si trattasse di un fabbricato industriale, è applicabile la medesima normativa prevista dall'articolo 26 del TUIR?

è un fabbricato industriale e, quindi, purtroppo non si applica la disciplina prevista per gli immobili abitativi: riassumendo, concordo con la risposta di guido1964
 
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