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Non applicazione della detassazione Premi di risultato

Ciao a tutti,
Sono qui a chiedere un vostro aiuto in merito alla detassazione dei premi di produttività (aliquota 10%)

Dove lavoro io, verra' assunta una persona alla quale sono stati inviati diversi documenti da far firmare, tra i quali:

La richiesta di non applicazione della detassazione (aliquota 10%)

Nella dichiarazione inviata, si richiede che non venga applicata l'imposta sostitutiva prevista dall' art 2, comma 1 decreto legge 93/2008

Ho letto anche qui sul forum ma non riesco ad uscirne.

Sentivo parlare di un limite reddituale fino ai 80.000

La detassazione vale SOLO se nell'anno precedente ha avuto un reddito superiore ai 50.000 o agli 80.000?
Aiutatemi per favore

Grazie
 
Salve Gaetano, ti riporto quanto pubblicato dal Quotidiano il sole 24 ore sull'argomento:

06 febbraio 2017 -
stampa - Il Sole 24 Ore

Legge di bilancio. L’effetto sulle vecchie intese

Per il reddito soglia l’innalzamento opera in automatico

A partire dal 1° gennaio, la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha aumentato il massimale del premio annuo di produttività che può essere detassato con imposta sostitutiva al 10%, portandolo da 2mila a 3mila euro (che salgono a 4mila con la partecipazione dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Sempre la legge 232/2016 ha innalzato a 80mila euro il limite di reddito annuo da lavoro dipendente.
Quest’ultima modifica si rende automaticamente applicabile alle intese già siglate e depositate nel 2016 presso la Direzione territoriale del lavoro competente. Pertanto, i dipendenti con reddito compreso tra 50mila e 80mila euro potranno beneficiare del trattamento fiscale agevolato anche in caso di accordi firmati nel 2016, senza bisogno di alcuna rivisitazione delle intese.
Non vanno modificate nemmeno le intese depositate nel 2016 che prevedevano premi fino a 3mila euro da erogare nel 2017: la detassazione scatta in automatico sulla nuova soglia dei 3mila euro.

Le intese dovranno, invece, essere integrate qualora contengano una espressa quantificazione del premio pro capite da erogare a ciascun dipendente e il datore intenda innalzarlo fino alla nuova soglia. Le modifiche riguarderanno sia le intese che prevedono il raggiungimento degli obiettivi nel 2016 con successiva erogazione dei premi nel 2017, sia quelle che stabiliscono il raggiungimento degli obiettivi nel 2017 e conseguente erogazione dei premi nello stesso anno solare. Si pensi all’espressa previsione di un premio di 2mila euro (innalzabili a 2.500 con la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro) che da quest’anno potrà essere innalzato fino a 3mila euro (o 4mila in caso di coinvolgimento del lavoratore). In tal caso, il datore dovrà integrare anche il modello telematico approvato dal ministero del Lavoro (già trasmesso alla competente Dtl nel 2016), allegando sia il nuovo accordo che modifica il precedente, sia la relativa dichiarazione di conformità.
In aggiunta, l’azienda potrà eventualmente inserire, nello stesso modello, Sezione 4, anche la nuova stima dell’importo pro capite del premio da erogare nel 2017.
È importante ricordare che qualora si intenda favorire anche la sostituzione dei premi monetari in welfare aziendale, utilizzando le novità introdotte dalla legge di Bilancio, è necessario provvedere alla modifica dell’accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) o del regolamento aziendale, che prevede l’attuazione di un piano di welfare. Si pensi ai versamenti da parte del datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti dei contributi o premi di polizze che hanno ad oggetto il «rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana» ovvero il «rischio di gravi patologie». Le opere e i servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, beneficiano, invece, del regime di esenzione anche se non previsti in accordi di secondo livello ma erogati in base a disposizioni di Ccnl.
 
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