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Naspi

Alesora

Utente
Buon giorno,

alla scadenza del contratto a tempo determinato (il 31 ottobre) il datore di lavoro di mia figlia non l'ha rinnovato in quanto l'albergo in cui lavorava va in ristrutturazione.
Le hanno fatto un contratto a chiamata dal 1° novembre per un altro albergo sempre di loro proprietà, senza ovviamente una garanzia riguardo al n. di chiamate.

L'INPS dice che non ha diritto alla Naspi in quanto ha un contratto in essere. Vi risulta? Mi sembrava che contatto a chiamata e Naspi, seppur con limiti di reddito percepito, fossero compatibili.

Cosa vi risulta? Cosa consigliereste di fare?

Grazie mille a chi potrà darmi qualche indicazione!!

Alessandra
 
Alessandra, credo sia necessario dichiarare all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di richiesta della Naspi, quale sarà il reddito presunto derivante dal contratto a chiamata per l’intero anno.
 
C'è appunto quell' assunzione nel periodo di carenza...si parla sempre di altro contratto in corso al momento della cessazione di quello che da diritto alla naspi, o di contratto iniziato mentre si percepisce la naspi...pare proprio che durante la carenza non si debba fare niente di nuovo...

Comunque nulla vieta di fare domanda e di vedere come va a finire...

Per comunicare il reddito, o non comunicarlo attivando la sospensione per i soli giorni di chiamata, il tutto varia a secondo della durata del contratto, del datore di lavoro se lo stesso della cessazione, dell' obbligo o no di risposta...
 
Grazie a tutti. Mi sono informata presso un patronato e confermano quanto detto dall'Inps. Avendo firmato un contratto a chiamata non può accedere alla Naspi. Il paradosso è che se avesse richiesto la Naspi prima di firmare il contratto, avrebbe potuto continuare ad usufruire della Naspi, nei limiti di reddito presunto.

Mi sembra veramente triste la cosa....

Grazie a tutti per l'interessamento. Se avete nuove idee sono pronta ad ascoltarvi:)
 
Nuove idee..semplice...Si trova un nuovo lavoro a tempo determinato e al termine può chiedere la naspi perché l'intermittente è già in corso al momento della nuova cessazione




1) Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.



Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che può assumere le seguenti due forme:



  • con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un'indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
  • senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità. Va, peraltro, osservato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 81 del 2015, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.


L’istituto, con circolare n. 142/2015, ha disciplinato l’ipotesi in cui il lavoratore in godimento dell’indennità di disoccupazione NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente.

Di seguito, si forniscono i chiarimenti relativi alla fattispecie in cui, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, il lavoratore risulti anche titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, che rimane in essere.

Nello specifico, come già precisato con la citata circolare n. 142/2015, rivestendo il contratto di lavoro intermittente natura subordinata, la fattispecie in commento rientra nella disciplina generale di cui al suesposto articolo 9.

Conseguentemente, ricorrendo i requisiti di legge, la richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può essere accolta con le modalità di seguito specificate.



Nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015.



Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.



Analogamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015.



In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

 
O anche aspettare che scada il contratto di lavoro intermittente (30 novembre) e chiedere la Naspi. Giusto?

Se nel frattempo (incrociamo le dita) trova un altro lavoro ancora meglio
 
In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.

Scusate se mi intrometto, ma se ho capito bene nel caso di un lavoratore intermittente senza indennità di disponibilità che non comunichi il presunto reddito (anche perchè difficilmente prevedibile) la naspi viene erogata normalmente nei giorni dove non si presta servizio. E continua nel pagamento anche se nel periodo del contratto (<=6 mesi) si superano gli 8000 e rotti? Chiedo per un amico ;)
 
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